Aggravamento di infermità da causa di servizio: irrilevante la sola usura articolare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 30 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’aggravamento di un’infermità già dipendente da causa di servizio richiede la dimostrazione che il peggioramento sia eziologicamente riconducibile, in misura prevalente o comunque significativa, al processo morboso originato dall’evento di servizio. Non integra l’aggravamento pensionistico la fisiologica usura articolare, né il concorso di comorbidità, età avanzata o traumi sopravvenuti. La bilateralità e la simmetria del quadro degenerativo, esteso a sedi scheletriche non coinvolte dal trauma militare, depongono per una genesi degenerativa primaria e non per la sequela del postumo traumatico isolato e remoto. Il parere del consulente tecnico d’ufficio, fondato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico, giustifica il rigetto della domanda e l’assorbimento di ogni altra ragione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, aveva riportato nel 1973, durante il servizio, una distorsione alla caviglia sinistra. Il Ministero della Difesa, con decreto del 1977, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, concedendo l’indennità una tantum pari a due annualità di ottava categoria. Nel 2013 il Ministero respingeva la domanda di aggravamento; nel 2022 riconosceva invece l’aggravamento e l’interdipendenza, sempre con indennità pari a due annualità di ottava categoria.
Il ricorrente contestava tali determinazioni, chiedendo l’ascrivibilità a categoria superiore dalla data del congedo e, quanto all’aggravamento, a sesta o quantomeno settima categoria dalla data della domanda. Il Ministero eccepiva l’infondatezza e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio con ordinanza, affidando al consulente tecnico d’ufficio il compito di accertare la diagnosi e la categoria pensionistica dell’infermità e di verificare la sussistenza dell’aggravamento prospettato, anche sotto il profilo concausale. Il consulente ha depositato il parere, fondato sulla visita diretta e sull’esame della documentazione medica.
Dall’esame radiografico è emerso un quadro artrosico bilaterale tibio-tarsico, con deformazioni osteofitosiche più accentuate a sinistra, speroni calcaneali ed entesopatia calcifica, nonché alterazioni strutturali dei malleoli sinistri compatibili con esiti traumatici pregressi. Il consulente ha tuttavia qualificato la condizione come degenerazione senile e non post-traumatica di entrambe le caviglie.
Il passaggio decisivo riguarda la bilateralità: la degenerazione della caviglia sinistra, proprio per la simmetria delle condizioni, non può essere posta in rapporto causale con l’incidente del 1973. L’artrosi diffusa, le alterazioni alla caviglia destra mai coinvolta in traumi militari e la frattura del piatto tibiale del 2024, evento autonomo, confermano una genesi non sequenziale né topograficamente coerente con l’evento remoto.
La Corte enuncia così il criterio: per l’aggravamento occorre che il peggioramento sia ricondotto al processo morboso originato dal servizio e non alla fisiologica usura articolare, alle comorbidità, all’età o a ulteriori traumi. A oltre cinquant’anni dal sinistro, il trauma distorsivo ha rappresentato un episodio iniziale limitato alla caviglia sinistra, ma non la ragione dell’attuale compromissione funzionale globale.
Il parere è ritenuto attendibile e adeguatamente motivato; per l’effetto il ricorso è respinto, con assorbimento di ogni altra ragione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con condanna del ricorrente al pagamento in favore del Ministero e delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento.
Nota della Redazione
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