Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulla pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 29 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, da parte dell’istituto previdenziale, del trattamento pensionistico richiesto in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno ogni ragione di contrasto tra le parti e la necessità di una pronuncia sull’oggetto originario del processo. La valutazione degli effetti delle allegazioni in fatto spetta al giudice, cui compete verificare se il completo componimento della lite risulti non controverso. Il ritardato adeguamento dell’ente alla pretesa del ricorrente giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna alle spese processuali in favore della parte che ha dovuto agire in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato all’INPS, in data 18.3.2025, domanda di pensione di vecchiaia e, di fronte all’inerzia dell’amministrazione, aveva diffidato l’istituto il 17.6.2025. Non essendo intervenuta alcuna risposta, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento della pensione per il raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.
Con memoria di costituzione l’INPS ha riferito di aver riconosciuto la pensione e di aver liquidato gli arretrati, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. All’udienza il ricorrente ha aderito a tale richiesta, domandando la condanna alle spese; l’istituto ha insistito per la compensazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha verificato che l’INPS ha riconosciuto il trattamento di quiescenza, soddisfacendo le pretese del ricorrente mediante il pagamento della pensione e degli arretrati con gli interessi legali. Tale riconoscimento ha fatto venir meno ogni posizione di contrasto tra le parti e, con essa, la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando al giudice il compito di valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni. A sostegno ha citato Cass. civ. Sez. Unite n. 1048 del 2000, Cass. civ. Sez. I n. 4714 del 2006, Cass. civ. Sez. III n. 17312 del 2015 e Cass. civ. Sez. V n. 16764 del 2020, nonché un proprio precedente della Sezione Campania n. 1283 del 2021.
Quanto alle spese, il giudice ha rilevato che l’istituto ha aderito solo in corso di causa, dopo l’avvio del giudizio, e che il ritardato adeguamento dell’ente previdenziale ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale. Non ha quindi accolto la richiesta di compensazione formulata dall’INPS, applicando il criterio della soccombenza virtuale.
La Corte ha pertanto dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere e condannato l’INPS al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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