L’aggravamento per interdipendenza tra infermità va valutato con la tabella F1 (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 11 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di guerra, l’accertamento dell’aggravamento dell’invalidità che ha dato luogo al vitalizio si fonda sulla valutazione medico-legale complessiva delle infermità, ove tra le stesse sussista interdipendenza. Allorché l’infermità sopravvenuta interessi l’organo pari controlaterale a quello già menomato, assumendo funzione vicariante, la stima congiunta si effettua applicando la tabella F1, sommando alla categoria della lesione più grave i due decimi della differenza rispetto alla categoria inferiore. Il riconoscimento del diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 24, comma 6, d.P.R. n. 915/1978, con gli accessori di cui all’art. 167, comma 3, d.lgs. n. 174/2016.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione vitalizia di guerra di seconda categoria, ha chiesto all’Amministrazione l’accertamento dell’aggravamento dell’invalidità che aveva dato luogo al trattamento. L’Amministrazione ha respinto la domanda con determinazione negativa, richiamando il pregresso accertamento medico-legale che escludeva l’aggravamento e confermava l’ascrivibilità alla seconda categoria.
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, formulando censure avverso la decisione amministrativa e chiedendo la nomina di CTU, corredando il ricorso con una consulenza di parte favorevole. L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto, non opponendosi in subordine all’espletamento della consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha nominato il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti per accertare la sussistenza dell’aggravamento della menomazione. Il ricorrente ha proposto istanza chiedendo la distinzione tra “aggravamento dell’infermità pensionata” e “aggravamento dell’invalidità di guerra“, insistendo per una diversa formulazione del quesito; la richiesta è stata respinta con successiva ordinanza, che ha confermato il precedente provvedimento.
Il CML ha depositato la consulenza, rilevando che l’infermità principale, dipendente da fatti di guerra diretti, era correttamente ricondotta alla seconda categoria, ma meritava una più adeguata valutazione in ragione della grave ipostenia dell’arto superiore sinistro, con ricollocazione alla voce n. 4 della seconda categoria della tabella A.
Quanto alla seconda infermità, il consulente ha osservato che la stessa interessa l’organo pari, ovvero l’arto superiore controlaterale in soggetto con amputazione dell’avambraccio sinistro, che assume funzione vicariante per la perdita della funzione prensile; l’infermità è stata pertanto ascritta all’ottava categoria. Le ulteriori infermità non sono state ritenute dipendenti né interdipendenti.
Il CML ha quindi applicato la tabella F1, procedendo alla valutazione complessiva: seconda categoria più due decimi della differenza tra la seconda e l’ottava. La Corte ha ritenuto le valutazioni ancorate agli atti processuali e congruamente motivate, respingendo le osservazioni critiche del ricorrente e confermando la conclusione del consulente sulla sussistenza dell’aggravamento per interdipendenza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto dalla decorrenza di legge e condanna agli accessori, nulla disponendosi sulle spese stante la difesa personale del ricorrente.
Nota della Redazione
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