Nessun conto giudiziale per il consegnatario di soli beni immobili (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 317 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia su beni mobili, destinati a una gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio in natura o per equivalente. Il consegnatario di soli beni immobili, in quanto titolare di un mero debito di vigilanza, assume la veste di agente amministrativo e non di agente contabile, con la conseguenza che il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è improcedibile per mancanza dell’oggetto. La perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari, desumibile dalla disciplina di contabilità di Stato, assume valenza generale e trova applicazione anche nell’ordinamento degli enti locali.
Il Fatto
Il Magistrato relatore per i conti di un Comune ha deferito alla Sezione giurisdizionale il giudizio sul conto reso da un agente, indicato come consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2022. Dalla relazione di deferimento emergeva che il conto si limitava a elencare la generalità dei beni iscritti in inventario, senza che emergesse alcun debito di custodia in capo all’agente.
Il magistrato istruttore ha prospettato che, in presenza di beni rispetto ai quali l’agente sia gravato di un solo debito di vigilanza, all’atto presentato come conto giudiziale non possa riconoscersi tale natura, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio e restituzione degli atti all’Amministrazione. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 22 ottobre 2024, ha aderito a tale impostazione, chiedendo l’improcedibilità e la restituzione degli atti.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie, e dagli artt. 22, 32 e 33 dello stesso Regolamento, che riferiscono la consegna e la resa del conto ai soli beni mobili, secondo specie, qualità, categoria e valore risultante dagli inventari.
Il Collegio richiama poi l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, che distingue tra agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia, chiarendo che soltanto i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre i primi ne sono esclusi (art. 12). Su tali basi la Corte afferma che la disciplina di contabilità di Stato costituisce riferimento unitario con valenza generale, applicabile anche agli enti locali.
In questa prospettiva viene valorizzato l’art. 93 del T.U.E.L., che impone il conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile incaricato della gestione dei beni degli enti locali, senza distinzione espressa tra mobili e immobili. La disposizione va letta in chiave sistematica, alla luce della perimetrazione desunta dalla contabilità statale, non essendo ammissibili nozioni distinte per i due ordinamenti.
La Corte richiama la Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017 e ulteriori arresti contabili, tra cui Corte conti, Sez. Trentino Alto Adige n. 39 del 2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2014, Sez. Abruzzo n. 102 del 2015 e Sez. Abruzzo n. 17 del 2017, per affermare che il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni, con conseguente incompatibilità rispetto a una gestione di beni immobili.
Nel caso concreto, il conto contiene una elencazione generica dei beni inventariati, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Nulla per le spese, in assenza di costituzione.
Nota della Redazione
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