Acquisizione atti nel procedimento di esecuzione senza contraddittorio (Cass. pen. Sez. I n. 3426 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, l’acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione non richiede il previo contraddittorio tra le parti, poiché l’intero fascicolo del giudizio di cognizione è già nella disponibilità del giudice dell’esecuzione. Il principio opera anche quando l’acquisizione sia disposta dal giudice con provvedimento non comunicato alle parti dopo la riserva della decisione. Non sussiste, pertanto, alcuna nullità processuale per violazione del contraddittorio. Il ricorso che prospetti un diverso enunciato ermeneutico è inammissibile perché in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena in relazione a due distinte condanne, per reati in materia di ricettazione e di diritto d’autore e per un reato in materia di stupefacenti. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio ex artt. 164, quarto comma, e 168, terzo comma, cod. pen., rilevando la causa ostativa costituita da una precedente condanna.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio del contraddittorio. Il giudice dell’esecuzione, dopo essersi riservato la decisione con ordinanza del 12 giugno 2024 non comunicata alle parti, aveva disposto l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito, per verificare se la causa ostativa fosse stata nota al giudice al momento della concessione del beneficio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla necessità del contraddittorio nel procedimento di esecuzione quando il giudice acquisisca atti del procedimento di cognizione. Il ricorrente sosteneva che l’acquisizione, disposta dopo la riserva e senza comunicazione alle parti, avesse leso il diritto al contraddittorio, determinando una nullità processuale.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, perché fondato su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato il principio secondo cui l’acquisizione di atti, anche in copia, del procedimento di cognizione non richiede il contraddittorio tra le parti.
La ragione del principio risiede nella circostanza che l’intero fascicolo del procedimento di cognizione è già nella disponibilità del giudice dell’esecuzione. Non vi è, dunque, alcuna nuova acquisizione idonea a incidere sul contraddittorio, né alcuna necessità di preventiva comunicazione alle parti. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 36363 del 21.05.2021, Orlandi, Rv. 282330.
Accertata l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, equamente determinata ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, secondo il criterio indicato da Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso