Omessa sanzione accessoria nel patteggiamento per omicidio stradale: annullamento con rinvio (Cass. pen. n. 8631 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che censuri l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. In caso di condanna, anche con sentenza di patteggiamento, per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., il giudice deve pronunciarsi sulla sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, potendo disporre quest’ultima in alternativa alla revoca quando non ricorrano le circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 3 della stessa norma, ai sensi dell’art. 222 d.lgs. n. 285/1992 come modificato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova aveva applicato la pena su richiesta delle parti nei confronti dell’imputata, dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale).
Con un unico motivo di ricorso, il Procuratore generale ha dedotto la violazione dell’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stata omessa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, richiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione Penale ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2020, secondo cui, a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Tribunale non aveva applicato all’imputata alcuna sanzione amministrativa accessoria, nonostante la previsione dell’art. 222 cod. strada imponga al giudice di pronunciarsi al riguardo in caso di condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio o lesioni stradali, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente di guida quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano.
Nota della Redazione
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