Patteggiamento: motivi di ricorso tassativi e genericità dell’art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 32999 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile nei soli limiti dei motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sicché è estranea al sindacato di legittimità ogni doglianza concernente l’entità della pena inflitta che non investa la sua illegalità. È inammissibile per genericità, inoltre, l’impugnazione che lamenti la mancata verifica o l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dall’indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Parimenti generica è la deduzione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto formulata in modo apodittico, senza argomentazioni in fatto o in diritto.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava all’imputato, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in relazione ai reati ascrittigli.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, articolando tre motivi: la mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena inflitta e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che invoca l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. Il Collegio lo dichiara generico e quindi inammissibile, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile la censura che lamenti la mancata verifica delle cause di non punibilità quando non indichi in modo specifico le ragioni che avrebbero dovuto imporre l’assoluzione o il proscioglimento. Viene richiamato il precedente Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, relativo a un patteggiamento per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Nel caso di specie la deduzione non risulta sorretta da alcuna argomentazione specifica.

Quanto al secondo motivo, concernente l’assunta eccessività della pena, la Corte ne rileva la non consentità. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. solo per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo, non attenendo all’illegalità della pena, non rientra fra quelli consentiti.

Il terzo motivo, che deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, è dichiarato del tutto generico, essendo formulato in maniera apodittica, senza alcuna argomentazione in fatto o in diritto a sostegno dell’assunto.

Alla stregua di tali rilievi la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e non ravvisando ragioni per ritenere il ricorso presentato senza colpa, dispone altresì il versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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