Premeditazione e chiamata in correità: criteri di valutazione e concorso nell’omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 18178 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il giudice d’appello recepisce criticamente la decisione di primo grado e affronta specificamente i motivi di gravame. In tema di chiamata in correità, la valutazione di attendibilità del collaboratore richiede la distinzione tra il generico interesse a collaborare e l’interesse concreto a rendere dichiarazioni eteroaccusatorie inquinate. L’attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell’art. 112 cod. pen., inclusa quella del numero di concorrenti pari o superiore a cinque. L’aggravante della premeditazione richiede l’apprezzabile intervallo temporale tra il proposito e l’azione e la ferma risoluzione criminosa; l’agguato costituisce indice rivelatore della premeditazione, estensibile al concorrente solo ove questi abbia avuto conoscenza e consapevole adesione al piano altrui.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di tre imputati per il reato di omicidio premeditato commesso ai danni del titolare di una macelleria. La vittima era stata uccisa con tre colpi d’arma da fuoco esplosi da un esecutore materiale, che aveva agito su incarico di un mandante, con la collaborazione dei tre ricorrenti. La Corte territoriale ha riconosciuto a tutti gli imputati la diminuente del rito abbreviato, condannando due di essi alla pena di trent’anni di reclusione e il terzo, con le attenuanti generiche equivalenti, a quindici anni e quattro mesi.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo plurimi motivi riguardanti, tra l’altro, la nullità del decreto di giudizio immediato per mancata ostensione delle intercettazioni, la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la sussistenza dell’aggravante della premeditazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di due imputati, dichiarando inammissibile quello del terzo. In primo luogo, ha reputato infondate le eccezioni processuali relative alla nullità del decreto di giudizio immediato per il mancato deposito di alcune intercettazioni. Quanto all’intercettazione originariamente segretata, la Corte ha osservato che la sua acquisizione e la fruizione del rito abbreviato hanno privato l’imputato dell’interesse a dolersene. Quanto alle altre, ha richiamato il principio secondo cui gli atti d’indagine non depositati contestualmente alla richiesta di giudizio immediato sono utilizzabili se all’imputato è garantito l’esercizio postumo delle facoltà difensive. La Corte ha, inoltre, ritenuto manifestamente infondate le censure sulla valutazione della chiamata in correità del collaboratore di giustizia. Ha chiarito che la motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima quando il giudice recepisce criticamente la decisione di primo grado e si confronta con i motivi di gravame, come avvenuto nel caso di specie. Ha, poi, escluso che il generico interesse a collaborare per ottenere benefici di legge infici la credibilità del dichiarante, richiedendosi, a tal fine, la prova di un interesse concreto a rendere dichiarazioni inquinate. La Corte ha infine ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito in punto di riscontri individualizzanti, individuati nelle videoriprese, nei tabulati telefonici e nelle dichiarazioni testimoniali.
La Corte ha, inoltre, disatteso le censure relative all’apporto concorsuale di ciascun imputato, ritenendo chiaramente delineate le condotte sulla base di circostanze incontrovertibili. Ha, conseguentemente, escluso l’applicabilità dell’attenuante della partecipazione di minima importanza, richiamando il principio per cui la stessa non è compatibile con l’aggravante di cui all’art. 112 cod. pen. relativa al numero di concorrenti pari o superiore a cinque. Quanto alla premeditazione, la Corte ha riaffermato che l’agguato costituisce indice rivelatore dell’aggravante, in quanto sinonimo di imboscata preordinata, e ha ritenuto la relativa motivazione immune da vizi logici. Ha, infine, dichiarato inammissibili i motivi concernenti il diniego delle attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze, per la loro aspecificità. La conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso di uno degli imputati ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.