Nullo il giudizio d’appello cartolare dopo richiesta di trattazione orale (Cass. pen. Sez. 6 n. 1570 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare del giudizio di appello introdotto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato dà luogo a un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. Ne consegue una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., con annullamento della sentenza e trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio.
Il Fatto
L’imputato, a seguito della sentenza della Corte d’appello di Ancona che ne aveva parzialmente confermato la responsabilità per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha dedotto la violazione dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., assumendo che, pur avendo tempestivamente richiesto la trattazione orale del giudizio e sollecitato il differimento dell’udienza per l’impedimento dell’appellante a presenziare, documentato da certificazione medica, la Corte territoriale aveva comunque definito il processo in via cartolare, rigettando l’istanza di rinvio in quanto ritenuta indifferente rispetto alle forme processuali seguite.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrando la propria analisi sulla natura del vizio procedurale dedotto. L’esame degli atti ha confermato che la difesa dell’appellante aveva inviato telematicamente, nel pieno rispetto del termine previsto dall’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza di trattazione orale del giudizio. Ciononostante, la Corte di merito aveva trattato e definito il processo in modalità cartolare, rigettando altresì la richiesta di differimento dell’udienza, fondata sull’impedimento dell’imputato e corredata dalla relativa documentazione medica.
La Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare dell’appello, la tempestiva richiesta di trattazione orale da parte del difensore dell’imputato determina l’obbligo per il giudice di procedere nelle forme ordinarie. La celebrazione del processo con il rito camerale non partecipato, in difformità dal modello procedimentale prescelto, comporta l’assenza del difensore in un caso in cui la sua presenza è obbligatoria, integrando una nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile anche d’ufficio.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il proprio precedente di Sez. 6 n. 30069 del 23/05/2025, Rv. 288439. In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata annullata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Ancona per un nuovo giudizio di appello, con conseguente assorbimento del secondo motivo di impugnazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti