Irreperibilità temporanea dell’imputato e notifica al difensore ex art. 161 (Cass. pen. Sez. 5 n. 19123 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo. Non occorre alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.. La corretta dichiarazione di assenza richiede altresì che la mancata conoscenza del procedimento sia incolpevole.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola, che aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato per i reati di diffamazione e molestie. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’imputato deduceva violazione di legge processuale, lamentando la nullità delle notifiche del decreto di citazione in primo grado. Secondo il ricorrente, la notifica effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore non sarebbe stata idonea a integrare correttamente il contraddittorio con l’imputato, essendosi erroneamente fatto riferimento alla sua irreperibilità presso il domicilio dichiarato.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che, quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame degli atti processuali, esame precluso soltanto se risulti denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
Dagli atti emerge che l’imputato aveva dichiarato domicilio nel comune di Brusciano e che il decreto di citazione a giudizio recava tale indicazione per la notifica. I successivi tentativi di notifica al domicilio dichiarato non andavano a buon fine, anche a mezzo della polizia municipale. L’ufficiale giudiziario effettuava due accessi, inviava l’avviso di deposito a mezzo raccomandata e, all’esito di tali emergenze, il Tribunale disponeva la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia.
Richiamando le Sezioni Unite n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, la Corte chiarisce che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità. Nel caso in esame non trova applicazione il precedente delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish Mhame, che si riferisce al diverso caso dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio.
Nel caso di specie, invece, l’elezione di domicilio avveniva presso la propria residenza e solo la temporanea assenza dell’imputato conduceva alla notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. La Corte evidenzia che si richiede comunque che la mancata conoscenza del procedimento sia incolpevole. L’imputato aveva eletto domicilio senza comunicare le successive modifiche, pur avendo contezza della pendenza del procedimento e del processo. L’esibizione del certificato medico alla prima udienza dimostra che l’imputato era pienamente consapevole della pendenza del giudizio e dell’udienza di trattazione. Da ciò deriva che adeguata e corretta è la notifica effettuata al difensore di fiducia. Il ricorso è, quindi, infondato e rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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