Inammissibile ricorso per cassazione su motivi rinunciati nel concordato (Cass. pen. Sez. 7 n. 10389 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia parziale ai motivi di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e che le questioni relative ai medesimi motivi non possono essere rilevate d’ufficio in sede di legittimità. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, in accoglimento della richiesta di pena concordata presentata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Con il ricorso veniva dedotta l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che, a seguito della reintroduzione del patteggiamento in appello ad opera della legge n. 103 del 2017, trova applicazione il principio già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., poi abrogato. Secondo tale principio, il giudice d’appello che accoglie la richiesta formulata sull’accordo delle parti prende atto della rinuncia ai motivi e limita la propria cognizione a quelli non rinunciati.
La Corte ha quindi evidenziato che la rinuncia parziale dei motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Di conseguenza, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che proponga censure attinenti ai motivi rinunciati, precisando che le relative questioni, ancorché rilevabili d’ufficio, non possono essere esaminate in sede di legittimità.
La definizione del procedimento con il concordato in appello, ha aggiunto la Corte, ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Ciò in quanto il negozio processuale stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione. La Corte ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, limitatamente alla questione della mancata concessione delle attenuanti generiche, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.