Daspo convalidato prima delle 48 ore: nullità solo se il tifoso dimostra un pregiudizio concreto (Cass. pen. Sez. III n. 14796 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato. (Rv. 289784-01)
Il Fatto
Il Questore di Vercelli aveva emesso, il 30 aprile 2025, tre daspo con obbligo di presentazione all’autorità di polizia nei confronti di altrettanti tifosi di una squadra ospite, che secondo la Digos avevano cercato lo scontro con la tifoseria locale, partecipato a un corteo non autorizzato con cori minacciosi rivolti anche a passanti, avuto un alterco con tifosi avversari e, due di loro, brandito aste di circa 80 centimetri ricevute da un’auto. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha convalidato i provvedimenti il 5 e il 7 maggio 2025.
I tre hanno proposto ricorso con motivi analoghi. Primo motivo: violazione del termine di 48 ore a difesa. Due ricorrenti sostenevano che la notifica del 2 maggio fosse irrituale perché priva del verbale di sottoposizione all’obbligo, notificato solo il 5 maggio poco prima della convalida; il terzo lamentava una convalida dopo 47 ore. Secondo motivo: vizio di motivazione, perché i cori rientravano nell’ordinaria rivalità sportiva e le aste erano chiuse e rivolte verso il basso, come in un caso deciso dal Tar Umbria. Un ricorrente ha contestato anche l’erronea citazione di un precedente daspo.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione distingue le posizioni. Per i primi due ricorrenti il termine è stato rispettato: il provvedimento del questore è perfetto in sé, contenendo motivazione, divieti, prescrizioni e avvisi, ed è esecutivo dalla notifica ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 635 del 1940. Il verbale successivo redatto dal commissariato di residenza è un atto interno della polizia, funzionale alla presa in carico, e non incide sulla notifica prevista dall’art. 6 legge n. 401 del 1989. Per il terzo ricorrente, invece, la convalida è effettivamente intervenuta prima delle 48 ore.
La Corte dà atto del contrasto. È consolidato, dalle Sezioni Unite Labbia (n. 44273 del 2004), che il termine di 48 ore dell’art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 vale anche come termine a difesa per presentare memorie e che la sua violazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo un orientamento (Sez. 3, n. 37755 del 2025) la nullità persiste anche se l’ordinanza è notificata dopo la scadenza senza che l’interessato abbia attivato il contraddittorio; secondo l’altro (Sez. 3, n. 19640 del 2024) serve un interesse concreto. Il Collegio aderisce al secondo: non trattandosi di nullità assoluta, il ricorrente deve indicare un interesse concreto, attuale e verificabile (Sez. U, n. 15069 del 2024; Sez. U, n. 6624 del 2012). L’inosservanza del termine ha valenza sostanziale, non formale, e per questo la questione non viene rimessa alle Sezioni Unite. Il terzo ricorrente, che ha ricevuto la notifica della convalida, non ha presentato memorie né allegato un pregiudizio specifico: il motivo è infondato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato perché fattuale e generico. Nel caso del Tar Umbria il soggetto era in posizione arretrata senza atteggiamenti minacciosi; qui il giudice ha valorizzato la ricerca dello scontro, il corteo non autorizzato, il blocco del traffico, i cori minacciosi, l’intervento delle forze dell’ordine. Infondato anche il terzo motivo: l’errore nella citazione del precedente daspo è materiale, perché dagli atti della Digos risulta un diverso daspo del 2023 a carico del ricorrente, che giustifica la recidiva anche se la misura era cessata (Sez. 3, n. 15851 del 2017). I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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