Omicidio stradale: la condotta imprudente della vittima non esclude la colpa se l’ostacolo era prevedibile (Cass. pen. Sez. IV n. 27321 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’utente della strada deve regolare la propria condotta tenendo conto anche della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi non risultino assolutamente imprevedibili. L’imprevedibilità di un ostacolo può escludere la colpa solo se la percezione dello stesso sia tanto improvvisa da porre il conducente nella assoluta ed incolpevole impossibilità di evitare l’investimento. Il principio dell’affidamento trova temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientrante nel limite della prevedibilità. La condotta imprudente della vittima, scesa dal proprio veicolo fermo sul margine della carreggiata, non interrompe il nesso causale quando la presenza del mezzo sia prevedibile.
Il Fatto
L’imputato, alla guida di un’autovettura, seguiva un corteo di veicoli impegnati nell’esecuzione di un trasporto eccezionale di un’imbarcazione, per effettuare riprese video a scopi promozionali. Mentre percorreva la corsia di accelerazione all’imbocco di una strada statale, investiva un pedone, sceso dal proprio veicolo fermo sul lato destro della medesima corsia, che veniva subito dopo tamponato. Il Tribunale, con sentenza del giudice per l’udienza preliminare, dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 589-bis, comma 1, cod. pen., riconoscendo la circostanza attenuante di cui al comma 7 e disponendo la sospensione della patente di guida. La Corte di appello, in parziale riforma, riconosceva le attenuanti generiche e sostituiva la pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. In relazione al primo motivo, concernente la valutazione del nesso causale e della prevedibilità dell’evento, la Corte ha richiamato il principio per cui l’imprevedibilità di un ostacolo può escludere la colpa solo se la percezione sia tanto improvvisa da rendere assolutamente impossibile evitare l’investimento. Ha altresì ricordato che il principio dell’affidamento è temperato dalla responsabilità per il comportamento imprudente altrui, purché prevedibile.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente addebitato all’imputato di non aver tenuto una velocità adeguata alle condizioni del tratto stradale, caratterizzato da visibilità limitata, in orario notturno e con illuminazione mediocre, in violazione dell’art. 141, commi 2 e 3, cod. strada. Inoltre, l’imputato non era un utente qualsiasi della strada, ma seguiva un trasporto eccezionale, con piena consapevolezza della lentezza dei mezzi e del pericolo oggettivo per la circolazione, che imponeva una condotta di guida più accorta. La Corte ha inoltre dato rilievo alla circostanza che l’imputato stesse facendo uso del telefono cellulare, come provato dalla trascrizione della conversazione audio registrata, circostanza che lo aveva distratto dalla guida.
Quanto alla condotta della vittima, la Corte ha riconosciuto il suo carattere imprudente, valorizzato con l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., ma ha escluso che essa potesse interrompere il nesso causale, essendo la presenza del veicolo fermo sul margine della carreggiata tutt’altro che imprevedibile, potendo derivare da diverse evenienze. In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per incongruenza o illogicità manifeste. Infine, ha ritenuto congrua la sospensione della patente e la conferma delle statuizioni civili, stante la gravità del fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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