Aiuti comunitari e frutti naturali nella comunione ereditaria (Cass. civ. Sez. II n. 9362 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella comunione ereditaria i frutti naturali del fondo già separati al momento della divisione appartengono a tutti i coeredi e il condividente che li abbia percepiti e trasformati deve versarne il controvalore alla massa, non essendo più esistenti. Gli aiuti comunitari all’olivicoltura non costituiscono frutti naturali del terreno: essi integrano il reddito del produttore-imprenditore che abbia trasformato le olive in olio e lo abbia immesso al consumo, e restano estranei alla comunione, non essendo invocabile l’art. 2028 c.c., poiché l’attività che dà titolo all’aiuto è svolta nell’interesse esclusivo del gestore. La domanda di rimborso delle imposte di successione respinta per tardività non è coperta da giudicato sostanziale e può essere riproposta in separato giudizio dal coerede che abbia pagato.

Il Fatto

Una coerede conviene in giudizio il fratello e le eredi di un altro germano premorto per la divisione dell’eredità e il rendiconto della tenuta agricola gestita in comunione, chiedendo il conferimento alla massa dei frutti e dei contributi comunitari percepiti in costanza di comunione. Il convenuto propone riconvenzionale per il rimborso delle imposte di successione.

Dopo una lunga vicenda di merito, segnata da pronunce sulla natura del rapporto agrario, sulla quantificazione dei frutti e sull’assegnazione dei lotti, la Corte d’appello ha liquidato ai coeredi il valore venale dei frutti naturali della tenuta, maggiorato dei contributi comunitari, ponendo l’onere a carico solidale degli eredi del gestore. Le ricorrenti impugnano con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ritenendo tempestivo il deposito delle attestazioni di conformità delle copie analogiche della notifica telematica. Dichiara poi inammissibili le nuove memorie depositate dalle controricorrenti dopo il rinvio dell’udienza.

Sui primi due motivi, la Corte esclude la violazione del giudicato. La pronuncia del 2007 aveva soltanto negato che i frutti potessero quantificarsi in base al reddito d’impresa, lasciando al giudice della divisione la scelta autonoma del criterio. Tiberio Viti aveva utilizzato il fondo a uliveto oltre la propria quota, percependone frutti naturali non più esistenti alla divisione: da qui l’obbligo di conferirne il controvalore, con applicazione dell’art. 724, secondo comma, c.c..

Il nucleo della decisione è nei motivi terzo, quarto e quinto, accolti con assorbimento del sesto e del settimo. La sentenza impugnata non dà conto dell’appartenenza alla comunione di un’azienda impiegata per la produzione di olio. Una volta separati, i frutti naturali cadono in comunione e appartengono a tutti i coeredi; ma gli aiuti comunitari seguono un regime diverso.

La Corte ricostruisce la disciplina dei contributi. Nel Reg. CEE n. 136/1966 l’aiuto era determinato sul quantitativo di olio effettivamente prodotto e spettava ai produttori di olio, non ai semplici coltivatori delle olive. Con il Reg. CE n. 1782/2003 il criterio cambia, ma l’aiuto resta strumento di integrazione del reddito del produttore, legato all’esercizio dell’impresa agricola. Non è quindi invocabile l’art. 2028 c.c., perché l’attività che dà titolo al contributo è svolta dal gestore nel proprio esclusivo interesse.

Quanto agli altri motivi, la Corte dichiara inammissibile l’ottavo, vertente sulla responsabilità delle ricorrenti per i frutti, e infondato il nono: il rigetto in rito della domanda di rimborso delle imposte di successione per tardività non preclude la riproposizione in separato giudizio, trattandosi di pesi ereditari soggetti al regime dell’art. 754 c.c.. Infondato anche il decimo, perché la richiesta dei contributi integra una mera precisazione della domanda introdotta in citazione, non una mutatio libelli.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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