Interessi moratori al procacciatore d’affari e spese in appello (Cass. civ. Sez. III n. 9363 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori previsti dalla legge n. 231 del 2002 spettano anche al procacciatore d’affari, non richiedendo la norma né l’abitualità né la professionalità dell’attività, e senza che rilevi la riconduzione dell’attività stessa all’oggetto sociale della società che la svolge. Il giudice d’appello può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali solo quando riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata; in caso di integrale conferma, il capo sulle spese è modificabile soltanto se oggetto di specifico motivo di gravame. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la formula dell’omesso esame o dell’omessa pronuncia, solleciti in realtà una rivalutazione del materiale probatorio, senza allegare la decisività del vizio dedotto.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società per una fornitura di materiale non pagata. L’opponente si costituì e propose domanda riconvenzionale, sostenendo di avere concluso un accordo in forza del quale le spettava una provvigione del 10% sulle vendite concluse dalla controparte con una società estera, messa in contatto proprio per sua intermediazione.
Il Tribunale rigettò l’opposizione ma accolse la riconvenzionale, ritenendo provato l’accordo sulla provvigione. La decisione fu impugnata con appello principale dalla società creditrice e con appello incidentale dall’opponente, che lamentava il mancato riconoscimento degli interessi moratori di cui alla legge n. 231 del 2002. La Corte d’Appello rigettò entrambi gli appelli e compensò per un terzo le spese di lite. Da qui i ricorsi per cassazione, principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il ricorso incidentale, che investe il diritto alla provvigione, rispetto al quale il ricorso principale sugli interessi si pone in rapporto di dipendenza. I primi motivi, relativi al valore probatorio di una e-mail da cui i giudici di merito avevano tratto conferma dell’accordo, sono dichiarati inammissibili: la ricorrente non dimostra di avere prospettato in appello una specifica questione interpretativa del documento, essendosi limitata a disconoscerlo, con eccezione rigettata per genericità. Manca, inoltre, la deduzione della decisività del vizio, poiché la sentenza si fonda su un insieme di prove.
Anche le censure sulla valutazione delle prove sono respinte. Il motivo che denuncia errori percettivi e violazione dell’art. 115 c.p.c. non rispetta i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nelle pronunce delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016, n. 20867 del 2020 e n. 5792 del 2024. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2729 c.c., la Corte osserva che il ragionamento del giudice di merito non è presuntivo, perché il documento e le testimonianze provano direttamente il fatto, secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 1785 del 2018. Inammissibile è pure il motivo sull’ammissione della prova testimoniale: l’esistenza di un principio di prova per iscritto ex art. 2724 c.c. costituisce apprezzamento di merito insindacabile, non richiedendo un preciso riferimento al fatto controverso ma un nesso logico tra lo scritto e il fatto.
Passando al ricorso principale, la Corte accoglie il motivo sugli interessi moratori. Il riferimento alla prestazione di servizi contenuto nell’art. 2 della legge n. 231 del 2002 non va inteso in senso restrittivo e comprende i servizi resi dagli agenti e dai mediatori, e con essi dai procacciatori d’affari, ai quali si applicano le norme previste per l’agente. Né l’abitualità né la professionalità costituiscono requisiti di legge. Quanto alla società di capitali, l’episodico svolgimento dell’attività di procacciamento si presume espressione della capacità imprenditoriale, salvo che risulti una finalità estranea.
È fondato anche il motivo sulle spese processuali. Il giudice d’appello può rideterminare d’ufficio il regolamento delle spese solo in caso di riforma della sentenza; in caso di conferma, occorre uno specifico motivo di impugnazione sul capo. Nel caso di specie la decisione di primo grado era stata integralmente confermata, sicché la compensazione parziale disposta in appello è illegittima. La sentenza è pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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