Caducazione della sentenza definitiva per cassazione della non definitiva (Cass. civ. Sez. II n. 27049 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cassazione, anche con rinvio, della sentenza non definitiva intervenuta nelle more del giudizio di legittimità instaurato avverso la sentenza definitiva comporta, ove la prima risulti logicamente pregiudiziale rispetto alla seconda, l’automatica caducazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c.. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza definitiva, svuotatosi di contenuto e di interesse, deve essere dichiarato inammissibile. Qualora la cassazione sia parziale, la caducazione riguarda solo le parti dipendenti dalle statuizioni cassate, spettando alla Corte di cassazione l’accertamento del nesso di dipendenza, trattandosi di error in procedendo.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla successione di un padre che, con testamento olografo, aveva istituito erede universale la figlia, lasciando ai due figli maschi la qualità di legatari, già beneficiari di donazioni in vita. I figli maschi agivano in riduzione e per l’accertamento della simulazione parziale delle donazioni, sostenendo che queste avessero natura mista (donazione e atto oneroso). La sorella, erede, chiedeva la riduzione e la collazione delle donazioni, deducendo la lesione della propria quota di legittima.
Il Tribunale di Verona, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda di simulazione, dettando le regole per la riunione fittizia e la determinazione del donatum sulla base del valore integrale dei beni donati. La successiva sentenza definitiva, che accertava l’assenza di lesione delle quote di riserva, veniva confermata dalla Corte d’Appello. Nelle more, la sentenza non definitiva, riformata in appello, era stata cassata dalla Corte di legittimità con rinvio, proprio in relazione alla questione della simulazione e del valore dei beni da imputare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i quattro motivi di ricorso, tutti finalizzati a contestare le regole stabilite dalla sentenza non definitiva in punto di riunione fittizia e di valore dei beni donati, rilevandone l’inammissibilità sopravvenuta.
Il principio richiamato è consolidato: la cassazione della sentenza non definitiva, che costituisce il fondamento logico-giuridico della sentenza definitiva, determina l’automatica caducazione di quest’ultima, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., rendendo il ricorso avverso la sentenza definitiva privo di interesse. Tale effetto si verifica anche quando la cassazione sia disposta con rinvio.
La Corte ha precisato che, in caso di cassazione parziale, la caducazione opera limitatamente alle parti della sentenza definitiva dipendenti dalle statuizioni cassate. L’accertamento del nesso di dipendenza spetta alla stessa Corte di cassazione, trattandosi di un error in procedendo la cui cognizione è estesa anche al fatto.
Nella specie, tutti i motivi attingevano le regole dettate dalla sentenza non definitiva, ormai travolta dalla pronuncia di legittimità del 2021, che aveva accolto il motivo riguardante l’erronea applicazione dell’art. 1415 c.c. sulla simulazione. La dichiarazione di inammissibilità è stata conseguentemente estesa all’intero ricorso.
La Corte ha infine compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1415 c.c. – Effetti della simulazione rispetto ai terzi
- Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione