Ricorso per cassazione improcedibile per omesso deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. 2 n. 21562 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quando il ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata gli è stata notificata, non depositi tempestivamente la copia della relata di notificazione ovvero, in caso di notifica telematica, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione. Detto difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, né dalla produzione della copia notificata da parte di quest’ultima. La sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare volto a verificare il passaggio in giudicato della decisione. La procedibilità costituisce verifica preliminare rispetto all’ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, erede testamentaria del proprio coniuge deceduto in corso di causa, proponeva in riassunzione una domanda di riduzione nei confronti della cognata e del nipote, coeredi. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda e la Corte d’appello respingeva l’appello avverso tale sentenza.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la decisione era stata notificata in data 1/9/2021. Il Consigliere delegato formulava una proposta di definizione accelerata del giudizio, rilevando preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per l’omesso deposito della prova dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata; la ricorrente presentava istanza di decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel confermare la propria proposta, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, in quanto la ricorrente aveva omesso di depositare la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata o, in alternativa, le copie dei messaggi di spedizione e ricezione, come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Il Collegio ha precisato che il difetto di procedibilità deve essere rilevato d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente. La sanzione, difatti, ha la funzione di presidiare l’avvio della sequenza processuale, e la sua applicazione non può essere esclusa nemmeno quando la copia notificata risulti prodotta dai controricorrenti o sia presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, atteso che l’adempimento incombe esclusivamente sul ricorrente.
La Corte ha inoltre escluso che l’improcedibilità possa essere scongiurata facendo riferimento alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione, rendendo applicabile la consolidata giurisprudenza che consente di ritenere procedibile il ricorso solo quando la notificazione si sia perfezionata entro detto termine.
Quanto alla mancata produzione della prova della notifica, il Collegio ha chiarito che la procedibilità si pone come verifica preliminare rispetto all’ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che non assume rilievo la prova di una notifica tempestiva offerta solo dopo il rilievo officioso.
La decisione conforme alla proposta ha infine comportato l’applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. e delle sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi di abuso del processo, nonché la condanna al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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