Rimborso IRPEF per eventi vulcanici: termine biennale dall’entrata in vigore della legge (Cass. civ. Sez. V n. 29808 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata per effetto dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, che ha ridotto al 50% le imposte dovute dai residenti nei comuni della provincia di Catania colpiti da eventi sismici e vulcanici, si applica il termine di decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della stessa legge. Il presupposto del diritto restitutorio si realizza con l’emanazione della disposizione che rende non dovuto ex post il versamento, e non è inciso dalle successive proroghe dello stato di emergenza, che attengono ai soli termini di adempimento degli obblighi tributari. Le modifiche legislative che si limitano a prorogare il termine per la definizione agevolata non spostano la decorrenza del biennio, restando distinte le situazioni di chi non ha ancora adempiuto e di chi ha già versato.
Il Fatto
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell’IRPEF e delle addizionali relative agli anni dal 2002 al 2005, invocando la riduzione del 50% delle imposte pagate prevista dall’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006. L’istanza era stata depositata il 29 dicembre 2010 e il contribuente aveva agito contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania aveva respinto il ricorso, ritenendo tardiva la richiesta. La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, in riforma, aveva riconosciuto il diritto al rimborso, facendo decorrere il termine biennale dall’entrata in vigore della legge ovvero dalla proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2008. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del momento di decorrenza del termine per presentare l’istanza di rimborso. Richiama la disciplina dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 e la modifica introdotta dall’art. 36 bis, comma 2, d.l. n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, che ha sostituito le parole “30 giugno 2007” con “30 giugno 2008”. La parte ricorrente sosteneva che il biennio decorresse dall’entrata in vigore della legge di conversione, ma il ricorso è fondato per ragioni diverse dalla decorrenza indicata dall’amministrazione.
Il giudice di legittimità richiama i principi già affermati in materia di rimborso dei versamenti eseguiti per imposte divenute non dovute per effetto di normativa successiva al pagamento. In tali ipotesi il momento iniziale del termine biennale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, va ricollegato all’entrata in vigore della previsione normativa che fa sorgere il diritto restitutorio. Evento, questo, non inciso dalle modificazioni successive, idonee a interferire soltanto sul profilo definitorio della disciplina.
La Corte conferma tale lettura per la fattispecie in esame, ricordando di avere già enunciato il principio secondo cui all’istanza di rimborso dell’eccedenza formatasi per effetto dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 si applica il termine biennale dal 1 gennaio 2007. La disciplina di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, con il termine di quarantotto mesi, opera solo se i versamenti non erano dovuti fin dall’origine; quando il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento, trova applicazione la disposizione residuale di chiusura del sistema.
Non assumono rilievo i successivi interventi legislativi che hanno prorogato i termini per gli adempimenti. La Corte distingue la posizione di chi non ha ancora adempiuto, per il quale vale il nuovo termine di regolarizzazione, da quella di chi ha già versato, per il quale il presupposto dell’istanza continua a decorrere dall’1 gennaio 2007. Il D.P.C.M. 25/7/2008 invocato dal giudice di appello si limita a prorogare lo stato di emergenza per specifici eventi naturali del periodo 2004/2005 e non incide sulla decorrenza.
Quanto all’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014, il legislatore ha espressamente disciplinato la decorrenza del biennio solo per l’agevolazione relativa al sisma del 1990; manca, per la disciplina qui esaminata, analogo intervento. L’istanza depositata il 29 dicembre 2010 è dunque tardiva. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese dei gradi di merito.
Nota della Redazione
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