Il raddoppio dei termini di accertamento e la deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 11341 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato. Il raddoppio opera automaticamente, senza che l’Ufficio debba esternare le ragioni della sua applicazione. I costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili, anche se l’acquirente è consapevole del carattere fraudolento, salvo che contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza. La sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di soggetto preposto all’ufficio è valida a prescindere dalla qualifica dirigenziale.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente cinque avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2007 al 2011, con i quali recuperava a tassazione costi ritenuti non deducibili e IVA non detraibile, in quanto relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale confermava i recuperi; in appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, riconoscendo la detraibilità del 96,5% dei costi per l’anno 2011 e riducendo la ripresa.
Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i tre motivi del ricorso principale. Il primo motivo è infondato: la sentenza impugnata non presenta i vizi di motivazione apparente o intrinsecamente illogica che giustificherebbero il sindacato di legittimità, circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Inammissibile con riguardo alla deducibilità dell’IVA, poiché la CTR ha accertato in fatto che uno dei fornitori era effettivamente operativo, accertamento non sovvertibile in sede di legittimità. Infondato sul profilo della deducibilità dei costi: ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili per il solo fatto di essere stati sostenuti, pur in presenza di consapevolezza dell’acquirente, salvo contrasto con i principi di effettività e inerenza. Nel caso di specie, l’Ufficio non ha specificamente contestato l’inerenza dei costi, trattandosi di materiale rientrante nell’oggetto dell’attività d’impresa.
Il terzo motivo è inammissibile: la censura di omesso esame non può riguardare singoli elementi istruttori quando il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito, sotto l’apparente deduzione del vizio mirandosi in realtà a una rivalutazione dei fatti.
Quanto al ricorso incidentale, è infondato il primo motivo: la sottoscrizione dell’avviso è validamente effettuata dal preposto all’ufficio legale o dal soggetto cui è attribuita in organigramma una posizione apicale, a prescindere dalla qualifica dirigenziale, con la conseguenza che è irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012. Infondato anche il secondo motivo: il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro dei fatti che comportano l’obbligo di denuncia, non essendo applicabili le modifiche restrittive introdotte dal d.lgs. n. 128/2015 e dalla l. n. 208/2015 alle fattispecie già definite da avvisi notificati prima del 2 settembre 2015.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese per la reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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