Alcoltest e avviso al difensore: oneri di prova e urgenza (Cass. pen. Sez. VII n. 11892 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Per ritenere adempiuto l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale è sufficiente che l’avvenuto avviso risulti dal verbale di accertamenti urgenti, oppure sia confermato dalla deposizione dell’agente operante. Quanto all’attività compiuta ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. da agenti anziché da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice verifica la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza dell’atto. Infine, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa fornire la prova contraria del difetto o dell’inattualità dei controlli di taratura.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 03.10.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 02.05.2024 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 1, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando una questione di legittimità costituzionale e tre motivi: il travisamento dei fatti in ordine alla mancata prova dell’avviso al difensore; la necessità che i controlli fossero effettuati da ufficiali di polizia giudiziaria; l’asserito malfunzionamento dell’etilometro.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. La norma, come costantemente interpretata, non impone alla polizia giudiziaria di avvisare preventivamente il difensore prima del compimento dell’atto, ma solo di notiziare l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio richiama sul punto Sez. IV n. 196 del 2013, Rv. 253614, secondo cui l’alcoltest è atto urgente e indifferibile. Ne consegue l’inconferenza della questione sulla attivazione del procedimento per la nomina del difensore d’ufficio.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto assolto l’obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sulla base del contenuto del verbale di accertamenti urgenti dell’8 ottobre 2019 e della testimonianza di un agente operante. In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente che l’avviso risulti dal verbale (Sez. III n. 39881 del 2023, Rv. 285113; Sez. IV n. 5011 del 2018, Rv. 274978), essendo peraltro la circostanza confermata dall’agente operante (Sez. IV n. 3725 del 2019, Rv. 278027; Sez. IV n. 18349 del 2021, Rv. 281169).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Quando l’attività è compiuta da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice verifica se costoro abbiano agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e urgenza, presupposti di legittimità dell’atto (Sez. II n. 5651 del 2007, Rv. 236124; Sez. III n. 42899 del 2004, Rv. 229921). La sentenza impugnata ha valorizzato l’urgenza di procedere, emersa dalla deposizione degli operanti, stante la rapida modificabilità della situazione psicofisica determinata dall’assorbimento di alcool.
Il terzo motivo segue la stessa sorte. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’orientamento secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, in ragione dell’affidabilità dello strumento per i controlli periodici successivi all’omologazione e alla taratura. È quindi onere della difesa fornire la prova contraria, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei controlli tramite l’escussione del dirigente del reparto o la produzione del libretto metrologico (Sez. IV n. 11679 del 2020, Rv. 280958; Sez. IV n. 31843 del 2023, Rv. 285065; Sez. IV n. 33978 del 2021, Rv. 281828).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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