Ricorso inammissibile per pedissequa reiterazione dei motivi già disattesi (Cass. pen. Sez. VII n. 11888 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi sul mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, essendo il giudice tenuto a verificarne in concreto la sintomaticità di riprovevolezza e pericolosità, secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche può legittimamente basarsi sull’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis, il solo stato di incensuratezza.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Pordenone, per il reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, a pene rispettivamente di tre anni di reclusione e ottomila euro di multa e di due anni e otto mesi di reclusione e settemila euro di multa, per il possesso di oltre quaranta chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 27 maggio 2024, aveva confermato il giudizio di responsabilità. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità, al riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantità, al rigetto delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che tutti i motivi risultano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.

Richiamando il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 42046 del 17.07.2019; Sez. 5, n. 11933 del 27.01.2005), le censure così formulate sono state considerate non specifiche ma soltanto apparenti. La Corte territoriale aveva, infatti, offerto una motivazione lineare e coerente, valorizzando le circostanze oggettive che consentono di attribuire la responsabilità: la descrizione degli spostamenti, la presenza degli imputati con i correi a bordo delle auto, la superazione praticamente contestuale del casello autostradale, la mancanza di giustificazioni credibili.

Quanto all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha ritenuto la motivazione conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 3658 del 28.05.2012 e n. 14722 del 30.01.2020, avendo il giudice di merito valutato non solo il dato ponderale, ma anche il potenziale pericolo per la salute e l’ordine pubblico.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, secondo cui spetta al giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, non potendosi fondare la recidiva sulla sola gravità dei fatti o sull’arco temporale (conforme Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016). Nel caso concreto, la Corte di merito ha tratto il disvalore della condotta dai plurimi precedenti penali, esprimendo una pericolosità sociale permanente.

Infine, sul diniego delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 32872 del 08.06.2022; Sez. 1, n. 39566 del 16.02.2017), la Corte ha confermato la legittimità della motivazione basata sull’assenza di elementi positivamente valutabili, tenuto conto dell’apporto non marginale degli imputati e dell’assenza di resipiscenza. Da qui la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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