La denuncia che integra la volontà punitiva della persona offesa (Cass. pen. Sez. 5 n. 17755 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La querela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia del fatto illecito, purché da essa emerga l’intenzione di perseguire l’autore del reato. La volontà punitiva può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengono una manifestazione espressa, ma che si rivelino univocamente dimostrativi di tale intento e vanno interpretati alla luce del principio del favor querelae. Costituiscono chiara espressione della volontà punitiva la richiesta di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione, l’espressa riserva di costituzione di parte civile formulata nella denuncia e la presentazione alle forze dell’ordine di una denuncia con allegazione di elementi utili all’identificazione dell’autore del reato. La costituzione di parte civile presuppone logicamente l’accertamento della responsabilità penale e una volontà non solo risarcitoria, ma anche punitiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice d’appello, aveva riformato la sentenza del Giudice di pace con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di minaccia ex art. 612 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela. Il giudice d’appello riteneva che la dichiarazione resa dalla persona offesa ai Carabinieri dovesse essere qualificata come semplice denuncia orale, priva di qualsivoglia manifestazione della volontà di ottenere la punizione dell’autore del fatto.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica, anche su richiesta della parte civile, sia la parte civile stessa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione della denuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento consolidato in materia di interpretazione della querela. La volontà punitiva deve essere accertata dal giudice senza richiedere formule sacramentali, dovendo l’atto essere interpretato secondo il principio del favor querelae.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la volontà di perseguire l’autore del reato può manifestarsi in modo non espresso, ma univoco, e può essere desunta anche dalla richiesta di essere informata dell’eventuale archiviazione, dall’espressa riserva di costituzione di parte civile nella denuncia, e dalla presentazione di una denuncia contenente elementi utili all’individuazione del responsabile (ex multis Sez. 3, n. 24365 del 2023; Sez. 5, n. 2665 del 2021; Sez. 4, n. 10462 del 2025).
Nella vicenda, il Collegio ha rilevato l’errore del Tribunale nel non aver considerato che l’atto era stato qualificato come “denuncia-querela”, e che la persona offesa aveva reso una narrazione dettagliata e contestualizzata, sottolineando di essersi determinata a sporgere denuncia solo dopo il superamento della soglia di tolleranza. Determinante è inoltre la costituzione di parte civile, la cui persistenza nei successivi gradi di giudizio manifesta in modo chiaro la volontà punitiva (ex multis Sez. 2, n. 19077 del 2011; Sez. 5, n. 21359 del 2015).
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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