Alcoltest e onere di allegazione sulla regolarità delle verifiche periodiche (Cass. pen. Sez. VII n. 38094 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e, ove la difesa ne contesti l’attendibilità per mancata o irregolare sottoposizione dell’apparecchio ai controlli periodici, è onere dell’accusa provare l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche dello strumento, mentre all’imputato spetta un mero onere di allegazione del cattivo funzionamento. Non si configura, pertanto, alcuna inversione dell’onere della prova, né la questione di legittimità costituzionale prospettata in tal senso è fondata. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è validamente esclusa in presenza di un elevato tasso alcolemico e di esposizione a pericolo degli utenti della strada.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, per un fatto commesso il 17 giugno 2022. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 novembre 2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inaffidabilità dell’alcoltest per mancata sottoposizione dell’apparecchiatura ai controlli periodici e il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità e delle circostanze attenuanti generiche. In subordine, la difesa ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale sull’onere della prova in materia di funzionamento dell’etilometro.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro consolidato: in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest integra prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa suffragare con idonee allegazioni l’eventuale invalidità dell’accertamento. Il collegio richiama sul punto un indirizzo costante della Sezione IV, citando Sez. IV n. 46146 del 2021, Sez. IV n. 46841 del 2021 e Sez. IV n. 11679 del 2020.
Il ricorso, però, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva accertato che lo strumento era stato sottoposto a controllo periodico il 2 marzo 2022, pochi mesi prima del test del 17 giugno 2022, e che quest’ultimo era stato eseguito nel periodo di validità dell’ultima revisione. Da qui la conclusione, priva di aporie logiche, che non vi fossero ragioni per dubitare dell’attendibilità del risultato: l’eventuale irregolarità delle verifiche precedenti non aveva inciso sulla funzionalità dello strumento nel caso concreto.
Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la Corte ne conferma la legittima esclusione in ragione del disvalore oggettivo della condotta, desunto dall’elevato tasso alcolemico e dall’esposizione a pericolo degli utenti della strada, elementi valutati con argomentare immune da incongruenze logiche.
Il passaggio centrale riguarda la dedotta questione di legittimità costituzionale, giudicata manifestamente infondata. L’interpretazione costante della Suprema Corte non comporta un’inversione dell’onere probatorio a carico dell’imputato: l’onere di provare l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche grava sull’accusa (viene richiamata Sez. IV n. 38618 del 2019), mentre all’imputato resta un onere di allegazione in caso di contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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