Le dichiarazioni della persona offesa possono integrare i gravi indizi cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 31655/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, senza che siano necessari riscontri oggettivi esterni per valutarne l’attendibilità estrinseca. Il controllo di legittimità verifica l’esistenza e la logicità della motivazione, non la consistenza dei singoli indizi né la scelta di quelli decisivi. La motivazione sul metodo mafioso è congrua quando considera lo specifico contesto criminale e le modalità intimidatorie della condotta. L’agevolazione mafiosa è adeguatamente sostenuta, in sede cautelare, quando la condotta risulta funzionale al mantenimento dell’organizzazione criminale di riferimento.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere. La provvisoria imputazione riguardava il concorso in tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza proposta contro la misura.
Il ricorrente contestava la gravità del quadro indiziario, la qualificazione delle aggravanti e la valutazione delle esigenze cautelari. Sosteneva che il Tribunale non avesse esaminato adeguatamente la versione difensiva e le possibili contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa. Deduceva, inoltre, l’inidoneità della motivazione a giustificare la custodia carceraria in luogo degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara manifestamente infondato e generico il primo motivo. Richiama l’orientamento secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono sostenere autonomamente il requisito previsto dall’art. 273 cod. proc. pen. Nel caso esaminato, peraltro, il Tribunale non si era limitato a valutarne coerenza e linearità. Aveva confrontato il racconto con testimonianze, informazioni rese da altri soggetti, riprese di videosorveglianza e riconoscimenti fotografici.
Il giudice del riesame aveva anche esaminato la versione dell’indagato, ritenendola implausibile. La continuità temporale e funzionale tra la sua iniziativa e quella del coindagato dimostrava, secondo la motivazione cautelare, l’inserimento consapevole nella dinamica intimidatoria. Le censure miravano dunque a ottenere una diversa lettura degli elementi indiziari, estranea al controllo di legittimità.
Anche le doglianze sulle aggravanti risultano aspecifiche. La percezione della forza intimidatrice emergeva dalla reazione difensiva della persona offesa e dal riferimento a un contesto criminale organizzato. Il ricorrente aveva insistito per stabilire un contatto, presentandosi come persona collegata al coindagato. La richiesta economica era stata prospettata come sostegno ai detenuti, con richiamo alle organizzazioni di appartenenza. Tali circostanze giustificavano sia il metodo mafioso sia la ritenuta funzionalità della condotta al mantenimento dell’organizzazione.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non aveva applicato meccanicamente la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Aveva motivato l’attualità del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio considerando il contesto ambientale, la prossimità territoriale alla persona offesa, la capacità di movimento dell’indagato e la precedente violazione di una misura alternativa. La concreta possibilità di nuovi contatti con la vittima e i dipendenti rendeva inadeguate le misure meno afflittive.
Il controllo elettronico, infatti, non avrebbe impedito interlocuzioni con terzi né ulteriori condotte di condizionamento. L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.