Alibi circostanziato e omessa motivazione: annullata la misura cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 28481 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il giudice del riesame che si limiti ad affermare in modo assertivo che l’alibi dedotto dall’indagato è poco persuasivo, senza esaminare la testimonianza offerta a sostegno e senza spiegare perché il documento prodotto sia inutilizzabile, incorre nel vizio di omessa motivazione e in quello di motivazione contraddittoria. Il documento redatto in lingua straniera e ritenuto rilevante ben può essere oggetto di traduzione, non potendo la sua incomprensibilità essere addotta come ragione di irrilevanza. Le doglianze nuove, illustrate per la prima volta in sede di trattazione orale e non fatte oggetto di apposito motivo di ricorso, restano estranee al giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 ottobre 2025, aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia in carcere nei confronti di cinque indagati, in relazione ai reati di rapina pluriaggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, con ordinanza dell’8 maggio 2026 applicava nei confronti dei predetti la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g.
Avverso tale ordinanza proponevano distinti ricorsi per cassazione gli indagati. Quattro di essi articolavano cinque motivi, censurando la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il giudizio sugli alibi, la previsione di una pena superiore a tre anni, il pericolo di recidiva e il difetto di proporzionalità della misura. Il quinto indagato deduceva due motivi, incentrati sull’alibi non valutato e sull’omesso esame della richiesta di una misura meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina separatamente i ricorsi. Quanto al primo gruppo, il motivo sulla sussistenza dei gravi indizi è manifestamente infondato: il Tribunale ha dato conto dei riconoscimenti fotografici in termini di certezza da parte della persona offesa e di un testimone oculare, del tentativo di ritirare la denuncia in cambio di denaro e delle successive minacce di morte, nonché delle ragioni dell’inattendibilità della denuncia della madre di uno degli indagati.
Il secondo motivo è manifestamente infondato per carenza di interesse, poiché ha ad oggetto gli alibi di un soggetto non ricorrente e di altro indagato che ha proposto ricorso distinto. Il terzo motivo non è consentito, perché teso a provocare una inammissibile valutazione di merito sulla previsione della pena in concreto superiore a tre anni.
Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale ha richiamato le gravi modalità del fatto, le condotte violente e le minacce successive alla persona offesa, connotanti la personalità degli indagati. La Corte ritiene la motivazione immune da vizi. Analogamente, sull’obbligo di presentazione alla p.g. tre giorni alla settimana, il giudice ha congruamente indicato la necessità di controllo e di deterrenza.
È invece fondato il primo motivo del ricorso del quinto indagato, restando assorbito il secondo. A fronte di un alibi circostanziato — la presenza al lavoro in un ristorante — e dell’indicazione di un testimone e di un documento con l’orario di servizio, il Tribunale si è limitato ad affermare in modo assertivo che l’alibi era poco persuasivo, omettendo ogni argomentazione sulla testimonianza e contraddicendosi nel ritenere il foglio scritto in arabo non utilizzabile, quando ben avrebbe potuto essere tradotto.
La Corte precisa infine che il diverso rilievo sui verbali di riconoscimento, illustrato solo oralmente per la prima volta all’udienza, non può essere esaminato, non essendo stato oggetto di motivo di ricorso. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma quanto al quinto indagato; i ricorsi degli altri sono inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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