Reato continuato in esecuzione con motivazione apparente se manca ricostruzione delle sentenze (Cass. pen. Sez. I n. 32101 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva esige, non diversamente che nel processo di cognizione, una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non basta valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere sull’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., deve ricostruire, sia pure in termini sintetici, il contenuto essenziale delle sentenze irrevocabili e spiegare perché gli elementi allegati non integrino un medesimo disegno criminoso. In difetto, la motivazione è meramente apparente e il provvedimento va annullato con rinvio. La diversità dei luoghi non può essere assunta ad indice automaticamente ostativo, occorrendo una specifica verifica della sua incidenza sulla pregressa ideazione comune.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto a sei sentenze irrevocabili di condanna per truffa, tutte riconducibili all’art. 640 cod. pen. e commesse in un arco temporale compreso tra il 2016 e il 2017. Il giudice osservava che, al di là della tendenziale coincidenza temporale e dell’omogeneità dei reati, non era emerso alcun ulteriore elemento, in particolare di carattere spaziale, idoneo a far ritenere sussistente un unico originario disegno criminoso. Le condotte, piuttosto, esprimevano una scelta di vita delinquenziale, concretatasi nella reiterazione di condotte omogenee determinate da occasioni contingenti.

Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Si duoleva dell’analisi parcellizzata dei fatti, della svalutazione degli indici allegati e dell’apoditticità dell’argomento sull’assenza di nesso spaziale, trattandosi di truffe realizzabili a distanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal costante orientamento in tema di reato continuato. L’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve ricavarsi, di regola, da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante (Sez. IV n. 16066 del 2008). Non è sufficiente un programma delinquenziale meramente generico: occorre l’individuazione, già alla commissione del primo episodio, di tutti i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali (Sez. I n. 37555 del 2015).

Le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica dei concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e del fatto che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Sez. II n. 10539 del 2023 ha aggiunto che il vincolo può desumersi da elementi indizianti e che è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi.

Nel caso esaminato, l’ordinanza risulta affetta da motivazione meramente apparente. Il giudice dell’esecuzione non ricostruisce in modo adeguato il quadro fattuale e non rende percepibili le ragioni del rigetto. Non offre una ricostruzione sufficiente del contenuto essenziale delle pronunce irrevocabili, né chiarisce quali dati siano stati valorizzati per escludere la riconducibilità delle condotte a un medesimo disegno.

La motivazione si risolve nella valorizzazione dell’assenza di collegamento spaziale e della ritenuta riconducibilità a una scelta di vita delinquenziale, senza spiegare, con riferimento al contenuto concreto delle sentenze, perché gli indici favorevoli allegati non fossero idonei a rivelare una pregressa programmazione unitaria. Né può ritenersi adeguato il richiamo alla mancanza di collegamento spaziale, espresso in forma apodittica e non confrontato con la natura delle condotte, trattandosi di truffe realizzabili a distanza.

La Corte accoglie dunque il ricorso e annulla l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica, secondo quanto affermato da Corte cost. n. 183 del 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 640 c.p.

Tutte le 469 sentenze sull'art. 640 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *