Riparazione: la colpa grave si accerta con giudizio autonomo dall’esito assolutorio (Cass. pen. Sez. IV n. 28486 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa della colpa grave prevista dall’art. 314 cod. proc. pen. non si identifica con la colpa penale, rilevando il solo profilo oggettivo della condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver determinato un prevedibile intervento dell’autorità giudiziaria. Il giudice della riparazione deve procedere a una valutazione ex ante, autonoma rispetto a quella del processo di cognizione, diretta non a stabilire se la condotta integri reato, ma se essa abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. L’esito assolutorio del giudizio penale non esime il giudice della riparazione da tale autonomo accertamento, né lo legittima a escludere apoditticamente la rilevanza della condotta dell’istante.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, ha accolto la domanda con cui l’istante aveva chiesto l’indennizzo per la custodia cautelare subita in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, dal quale era stato poi assolto in secondo grado con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Il procedimento presupposto traeva origine da un arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cui era seguita la custodia in carcere per cinque giorni, non convalidata dal G.I.P. per decorrenza dei termini, con contestuale applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di accoglimento, deducendo la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il fulcro del ragionamento è la distinzione tra il giudizio sulla responsabilità penale e quello sulla spettanza dell’indennizzo. La Corte territoriale, valorizzando in modo pressoché esclusivo l’esito assolutorio, ha ritenuto che una diversa valutazione del comportamento dell’istante si sarebbe posta in contrasto con tale esito, omettendo così l’autonoma verifica richiesta in sede riparatoria.
La Suprema Corte ribadisce che il concetto di colpa ostativa non coincide con la colpa penale: rileva la sola componente oggettiva, intesa come condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non come giudizio sul singolo agente, ma in relazione alla possibilità che la condotta dia luogo a un intervento coercitivo. Il fondamento solidaristico dell’indennizzo rende la colpa grave il punto di equilibrio tra gli interessi antagonisti in campo.
Il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto al processo di merito, al fine di controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione di natura civilistica. Sul punto la Corte richiama Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 e Sez. U, n. 43 del 13/12/1995.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata risulta carente e illogica là dove non procede alla valutazione, in chiave colposa e causale, della condotta concretamente tenuta dall’istante. Dagli stessi atti emergeva il possesso di sostanza stupefacente, il tentativo di allontanamento alla vista degli operanti, l’occultamento di un involucro contenente un quantitativo significativo di marijuana, la disponibilità di denaro contante e di materiale per il confezionamento. Tali elementi avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione sotto il profilo della loro idoneità a ingenerare negli operanti e nell’autorità giudiziaria un ragionevole convincimento circa la sussistenza di una condotta penalmente rilevante.
La Corte di merito ha invece escluso apoditticamente ogni rilevanza della condotta dell’istante, limitandosi a richiamare l’esito del giudizio penale. La motivazione è dunque affetta da mancanza e manifesta illogicità, per aver escluso la colpa grave senza un effettivo esame della condotta alla luce dei parametri normativi. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che procederà a nuovo giudizio attenendosi ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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