Licenziamento in prova: onere probatorio sul lavoratore cessato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13514 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova ha natura discrezionale e non deve essere motivato, neppure quando sia contestata la valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore. Incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità del recesso, l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento della prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito, estraneo alla funzione del patto di prova. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sul medesimo fatto, non essendo il ricorso di legittimità un terzo grado di merito.
Il Fatto
La società aveva intimato al lavoratore, con mansioni di responsabile commerciale, il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova semestrale. Il Tribunale aveva accertato la legittimità del recesso; la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo l’invalidità del patto di prova per genericità delle mansioni, la natura ritorsiva del licenziamento, il positivo esperimento della prova e l’omessa ammissione delle prove richieste. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi articolati ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata è una doppia conforme: il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado. Ha richiamato l’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., e il regime transitorio dell’art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, ricordando che in tal caso il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità.
Quanto ai motivi sul patto di prova, la Corte ha rilevato che le censure non colgono la ratio decidendi: il ricorrente contesta il carattere integrativo dell’accordo precontrattuale, ma non affronta l’interpretazione del collegamento negoziale tra i due atti, desunta dalla prossimità della stipulazione, dal tenore degli stessi e dal comportamento concludente delle parti. Le valutazioni ermeneutiche del giudice di merito sono censurabili in cassazione solo per violazione dei canoni legali e per illogicità della motivazione.
Il motivo sulla natura ritorsiva è stato dichiarato inammissibile perché mira a una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità: l’apprezzamento di gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimesso al giudice di merito.
Nel merito, la Corte ha confermato che il licenziamento in prova non richiede motivazione e che sul lavoratore grava l’onere di provare il positivo superamento della prova e l’motivo illecito. Esclusa la ritorsione, il recesso è stato ritenuto correttamente esercitato, ben potendo riguardare sia aspetti professionali sia la complessiva condotta. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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