Opposizione allo stato passivo e divieto art 345 cpc non opera (Cass. civ. Sez. I n. 10886 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento la produzione di documenti non è sottoposta al divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., neppure, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 101, secondo comma, l.fall., nell’ipotesi di insinuazione tardiva. Il rimedio dell’opposizione ha infatti disciplina propria e diversa da quella del processo ordinario di cognizione e, pur assumendo natura impugnatoria, non può essere qualificato come appello: esso mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. Solo gli atti introduttivi di cui agli artt. 98 e 99 l.fall., con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, segnano il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori.

Il Fatto

Un professionista aveva domandato l’ammissione al passivo del fallimento di una società, dichiarato dal Tribunale di Perugia, per i compensi maturati in attività di progettazione di impianti di distribuzione di energia termica, svolta su incarico di altra società poi incorporata dalla fallita. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione. Proposta opposizione ex art. 98 l.fall., il tribunale l’aveva accolta, ammettendo l’opponente al passivo in privilegio per un importo inferiore a quello inizialmente preteso, con compensazione delle spese di lite e ripartizione in pari misura di quelle di c.t.u.

Avverso tale decreto il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, deducendo la nullità del procedimento per irritualità della produzione documentale in fase sommaria, la violazione dei criteri di regolazione delle spese e vizi di motivazione. Il controricorrente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il curatore censura la statuizione del tribunale secondo cui il deposito, in sede di opposizione, della documentazione già allegata nella fase sommaria di verifica del passivo aveva sanato ogni pregressa irritualità. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché il tribunale ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Richiamando l’insegnamento di questa Corte — Cass. n. 21201 del 2017 e Cass. n. 4708 del 2011 — il Collegio ribadisce che la produzione di documenti non è sottoposta, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, al divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., neppure per effetto del rinvio contenuto nell’art. 101, secondo comma, l.fall. nell’ipotesi di insinuazione tardiva. Il giudizio di opposizione ha disciplina propria e diversa da quella del processo ordinario di cognizione: pur avendo natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, poiché mira a rimuovere un provvedimento reso su cognizione sommaria che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall. Solo gli atti introduttivi di cui agli artt. 98 e 99 l.fall. segnano il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori.

Quanto al secondo motivo, relativo alla regolazione delle spese, il ricorrente assume che il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese per la frazione di credito ammessa e condannare la controparte per quella non ammessa. La censura è parimenti inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. Il tribunale ha correttamente individuato la parte soccombente secondo il principio di causalità (Cass. n. 25141 del 2006; Cass. n. 20335 del 2004). In tema di spese, il sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando la loro compensazione nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013).

Il terzo e il quarto motivo, proposti ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono del pari inammissibili. Il vizio di omesso esame concerne un fatto storico, principale o secondario, e non può risolversi in una “questione” o “argomentazione” (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016). Nel caso di specie la circostanza dedotta integra una questione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente. Quanto al pagamento asseritamente effettuato da una società partecipata, l’omesso esame di un esito istruttorio non integra il vizio, se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. n. 27415 del 2018).

Infine, il quinto motivo — violazione dell’art. 2697 cod. civ. — non si correla alla ratio decidendi: la c.t.u. era stata disposta per la quantificazione del compenso, non per accertare l’an debeatur. La doglianza involge la valutazione degli esiti probatori ed è quindi inammissibile (Cass. n. 29404 del 2017). Segue la condanna del curatore alle spese e l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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