Depositario di azioni non è agente contabile e il conto è improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 32 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titoli azionari e le partecipazioni pubbliche rientrano tra i beni mobili dello Stato per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Assume la qualifica di agente contabile non il mero detentore materiale dei titoli, ma il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Il consegnatario che si limiti alla custodia senza alcun potere dispositivo è gravato da debito di vigilanza e non di debito di custodia, con la conseguenza che non è tenuto a rendere il conto. L’obbligo di rendicontazione permane in capo all’ente, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto.
Il Fatto
La società partecipata dal Comune, nella qualità di agente contabile esterno consegnatario di azioni per conto dell’ente, aveva reso per l’esercizio 2015 il conto giudiziale n. 86711. Il conto era presentato in forma di elenco, estrapolato dal libro soci, delle azioni detenute da tutti i soci della stessa società, ed era stato parificato dal Comune con determinazione del responsabile del servizio finanziario.
Il Magistrato istruttore, con la relazione di irregolarità, ha rimesso la questione al Collegio ponendo in via preliminare il problema dell’eventuale improcedibilità: occorreva individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell’ente, cioè se l’obbligo dovesse gravare sul mero custode-detentore dei titoli o su chi esercita materialmente i diritti di azionista. All’udienza il pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio; nessuno è comparso per l’agente contabile né per l’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo: i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali l’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000, impone la resa del conto giudiziale. Il richiamo è alla giurisdizione contabile sulle azioni e quote societarie affermata dalla Cass. SS.UU., ord. n. 7390/2007, secondo cui l’inclusione dei diritti e azioni tra i beni mobili costituisce applicazione di un principio costituzionale, tanto più rilevante dopo il processo di privatizzazione delle partecipazioni pubbliche.
Il Regolamento di contabilità dello Stato prevede che i beni mobili siano dati in consegna ad agenti responsabili mediante inventario (art. 22 R.D. n. 827/1924). L’art. 6 d.P.R. n. 254/2002 distingue i consegnatari in agenti amministrativi, per debito di vigilanza, e agenti contabili, per debito di custodia, precisando che i primi non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il nodo è dunque l’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile. La giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale che identificava l’obbligato nel designato consegnatario della materialità dei titoli, ha ritenuto agente contabile il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, ossia chi li gestisce, sulla base di una concezione più ampia del concetto di maneggio. Assume tale qualifica il consegnatario titolare, anche per delega, del potere di esercitare i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.
Quanto al contenuto del conto, redatto sul mod. 22 e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, esso deve descrivere i titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e le variazioni intervenute. L’art. 29 R.D. n. 827/1924 stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni rispondono anche delle variazioni dei crediti loro affidati. La Cass. SS.UU. n. 7390/2007 ha però precisato che l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto o l’esercizio del diritto di opzione.
Nel caso concreto la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mera depositaria, senza alcun potere dispositivo. La Corte ne trae che essa è gravata solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia: non è tenuta a rendere il conto giudiziale e il conto è pertanto improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto secondo le regole indicate, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto. Nulla per le spese, non avendo l’agente contabile svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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