Aliquote pensionistiche dei militari transitati a fine carriera nel ruolo superiore (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 75 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che, prima della cessazione dal servizio, transiti dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali e che sia collocato a riposo per limiti di età non può invocare la clausola di salvaguardia del comma 8 dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al fine di ottenere l’applicazione delle aliquote di rendimento più favorevoli del grado inferiore. La pensione liquidata con il sistema interamente retributivo è parametrata alla qualifica posseduta al momento del pensionamento, con le relative aliquote, e la clausola di salvaguardia presuppone la prova dell’invarianza della base pensionabile. Il comma 6 del medesimo art. 54, letto in combinato disposto con il precedente comma 5, costituisce norma speciale a finalità perequativa, non applicabile a chi sia cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. Non è configurabile alcuna violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché il trattamento dei sottufficiali e quello degli ufficiali si fondano su presupposti differenti e il peggioramento della base pensionabile non è stato provato.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio dal 1979, era transitato nel ruolo degli ufficiali al 31.12.2017 per effetto del superamento del concorso per l’immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento, ed era stato collocato a riposo nel nuovo ruolo dal 4.9.2020, con pensione liquidata dall’I.N.P.S. con il sistema interamente retributivo. Aveva impugnato la determinazione pensionistica nella parte in cui non applicava la maggiorazione del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997, giusta l’art. 54, comma 6, del d.P.R. n. 1092 del 1973, e del 2% dall’1.1.1998 alla cessazione, giusta l’art. 8 del d.lgs. n. 165 del 1997 in combinato disposto con l’art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994.

Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la clausola di salvaguardia fosse di natura eccezionale e presupponesse la prova dell’invarianza della base pensionabile, non fornita, e che le basi pensionabili del grado di ufficiale fossero maggiori rispetto a quelle del grado inferiore. L’appellante ha reiterato le conclusioni, deducendo la violazione dell’art. 54, commi 6 e 8, del d.P.R. n. 1092 del 1973 nonché degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha confermato il rigetto, richiamando in primo luogo il proprio precedente rappresentato dalla sentenza n. 32 del 2023, con cui era già stata respinta una doglianza similare.

Il nodo sostanziale è stato individuato nell’accertamento compiuto dal giudice di primo grado, secondo cui le basi pensionabili del grado di ufficiale, nella loro diversa composizione per il calcolo delle quote A e B, sono maggiori rispetto a quelle del grado di sottufficiale. L’appellante si è limitato a richiamare il parametro stipendiale della tabella D dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 95 del 2017 e gli esiti di consulenze disposte in altri giudizi, senza confrontarsi con l’accertamento analitico della sentenza impugnata né con la specificità del caso concreto.

Da qui la conseguenza decisiva: manca il presupposto per invocare il comma 8 dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ovverosia l’invarianza della base pensionabile. L’appellante vorrebbe applicare aliquote più favorevoli, previste per i sottufficiali, a fronte di una base pensionabile calcolata sulla retribuzione maturata alla cessazione, cioè quella di ufficiale, sul presupposto di un peggioramento non provato, con ciò realizzando una doppia utilità.

La Corte ha inoltre escluso che possa soccorrere il comma 6 dell’art. 54, letto in combinato disposto con il precedente comma 5: trattasi di norma speciale, non invocabile da chi, come l’appellante, sia stato collocato a riposo per limiti di età, perseguendo una finalità meramente perequativa. Sul piano costituzionale, non si è verificata alcuna violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, poiché la pensione dei sottufficiali è parametrata su presupposti differenti da quella degli ufficiali e non è stata provata la modifica peggiorativa della base pensionabile.

Ogni ulteriore questione è stata dichiarata assorbita. L’appello è stato rigettato; la novità delle questioni e l’orientamento di prime cure ancora oscillante hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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