Onere probatorio e riscatto periodi di borsa di studio (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 74 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto oneroso di periodi di studio e di lavoro ai fini pensionistici, l’accoglimento della domanda presuppone la dimostrazione che il rapporto svolto rientri in una delle ipotesi tipiche previste dalla legge. Nel giudizio contabile di impugnazione avverso il diniego dell’ente previdenziale, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto invocato incombe sull’assicurato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e non può essere trasferito all’I.N.P.S. in forza di fonti interne o di note operative. Le istruzioni amministrative disciplinano il procedimento e gli adempimenti istruttori dell’ente, ma non modificano la distribuzione dell’onere probatorio nel processo. Il giudice può pertanto rigettare la domanda quando il richiedente non abbia allegato né documentato le modalità concrete dell’attività svolta.

Il Fatto

Una pensionata, già medico di ruolo in quiescenza per pensionamento anticipato, ha chiesto all’I.N.P.S. il riscatto oneroso del periodo di studio e lavoro svolto come borsista presso un’università, dall’1 ottobre 1987 al 30 settembre 1988. L’accoglimento avrebbe consentito il ricalcolo della pensione con il sistema interamente retributivo anziché con quello misto.

L’ente previdenziale ha riscontrato negativamente la domanda, rilevando che era stata inoltrata alla gestione dei lavoratori dipendenti anziché alla gestione pubblica competente, entro il termine decadenziale. La Sezione territoriale di primo grado ha rigettato il ricorso, ravvisando sia il difetto di prova sulla natura subordinata del rapporto, sia la decadenza dalla facoltà di presentare una nuova domanda. Il giudizio di appello contesta entrambe le rationes decidendi.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta per primo il profilo della riscattabilità del periodo, ritenendolo logicamente preliminare rispetto a quello della tempestività. Gli artt. 13 e 14, lettera c), d.P.R. n. 1092 del 1973, e l’art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, richiamati dall’appellante, contemplano ipotesi tipiche: la frequenza di corsi di laurea e di specializzazione, i periodi di iscrizione ad albi e di pratica professionale, i servizi di assistente volontario o straordinario, i corsi legali di studio universitario.

Dalla documentazione in atti — il decreto assessoriale di approvazione della graduatoria dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata e l’attestazione universitaria del 1996 — emerge che il periodo oggetto di domanda non è riconducibile ad alcuna di tali fattispecie. L’appellante sostiene che il rapporto di borsista parteciperebbe dei requisiti dello studio universitario e del lavoro dipendente, ma non deposita alcun elemento utile: né il contratto, né il bando di concorso. È irrilevante la polizza assicurativa “full time”, dalla quale risulta soltanto la copertura per il rischio morte e invalidità permanente.

Il collegio respinge poi la tesi secondo cui l’onere probatorio graverebbe sull’I.N.P.S. in forza della nota operativa dell’I.N.P.D.A.P. n. 20 del 19/4/2007. Occorre distinguere, come osservato dall’ente previdenziale, il piano amministrativo da quello giudiziario: le istruzioni interne descrivono gli adempimenti istruttori dell’ente, ma nel processo l’attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’attività istruttoria amministrativa e il riparto dell’onere probatorio operano su piani concettualmente distinti e non possono essere assimilati.

Ritenuta assorbita ogni ulteriore valutazione sulla tempestività della domanda, l’appello è rigettato. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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