Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’appello pensionistico (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 76 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che dichiara la cessazione della materia del contendere deve comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, individuata sulla base di una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa, secondo criteri di verosimiglianza o di sommaria delibazione del merito. Tale soccombenza si ravvisa quando la parte convenuta abbia riconosciuto in corso di causa le ragioni veicolate dall’attore, operando il principio generale di responsabilità per le spese cui è ispirato il processo. Il difetto di ius postulandi del difensore è sanato se la nuova impugnazione, proposta da difensore abilitato alle giurisdizioni superiori, interviene entro il termine per l’impugnazione non ancora scaduto e riproduce sostanzialmente l’atto originario.

Il Fatto

Una pensionata agiva in primo grado per ottenere la rideterminazione della pensione in godimento, con l’incremento contributivo figurativo previsto per i lavoratori non vedenti. Il giudice unico delle pensioni respingeva la pretesa, ritenendo che la ricorrente fosse carente del requisito sanitario all’atto dell’assunzione, essendo divenuta cieca durante il servizio e poi collocata a riposo per inabilità assoluta.

La pensionata proponeva appello. Nelle more, l’INPS riconosceva in autotutela il beneficio richiesto con decorrenza dal collocamento a riposo, chiedendo la definizione del giudizio per cessata materia del contendere. Sopravveniva poi il pagamento integrale delle spettanze, sicché l’appellante aderiva alla richiesta di estinzione, insistendo però per la condanna dell’ente alle spese del doppio grado.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS per difetto dello ius postulandi dell’originario difensore, non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte rileva che il vizio è stato sanato entro il termine di legge: la sentenza impugnata non era stata notificata e il termine cd. “lungo” per impugnare non era ancora scaduto, essendo possibile proporre gravame sino al 19 giugno 2024, ai sensi dell’art. 178, comma 4, del codice della giustizia contabile.

La notifica dell’atto di appello da parte del nuovo difensore, abilitato alle giurisdizioni superiori, è intervenuta in data 14 febbraio 2024, prima della scadenza. L’impugnazione è dunque tempestiva e il suo testo riproduce sostanzialmente l’originario atto di gravame.

Nel merito, preso atto della documentazione trasmessa dall’ente previdenziale e delle conformi dichiarazioni dell’appellante, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Resta da decidere sulla richiesta di liquidazione delle spese, reiterata in udienza.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese secondo la soccombenza virtuale, da individuare in base a una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa, su criteri di verosimiglianza o indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Cass. civ. Sez. VI n. 21459 del 2020). Nella specie, lo stesso INPS ha riconosciuto in corso di causa le ragioni dell’appellante, di talché opera pienamente il principio di responsabilità per le spese.

L’INPS è pertanto condannato al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio, liquidate in € 1.000,00 per il primo grado, con distrazione in favore del difensore antistatario, e in € 1.000,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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