Il travisamento della prova non è un vizio deducibile in cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 21143 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., concerne esclusivamente il fatto storico-naturalistico, inteso come concreto accadimento di vita risultante dagli atti processuali, con esclusione di questioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è invece configurabile solo allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativa, ovvero abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime. Il travisamento della prova, quale vizio sindacabile in sede di legittimità, presuppone una svista concernente il fatto probatorio in sé, non una mera diversa valutazione delle emergenze istruttorie. È pertanto inammissibile il motivo che solleciti la Corte a un riesame delle prove finalizzato a una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola conveniva in giudizio la società assicuratrice (poi incorporata da altra compagnia) per ottenere l’indennizzo previsto da una polizza a seguito dell’incendio che, nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2012, aveva distrutto l’edificio aziendale e un trattore ivi ubicato. Il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la decisione, ritenendo non raggiunta la prova né del verificarsi del sinistro nella notte indicata né del nesso causale tra l’evento e i danni lamentati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso, rubricato come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e travisamento della prova. Il Collegio ha preliminarmente ribadito che il fatto decisivo rilevante per il vizio di cui al num. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. deve essere inteso in senso storico-naturalistico, quale evento fenomenico concreto risultante dagli atti processuali, con conseguente esclusione di questioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie.
Ad avviso della Corte, la doglianza, pur nella rubrica, non deduceva l’omesso esame di un fatto di tal genere, ma si risolveva nel sollecitare un riesame delle emergenze istruttorie del giudizio di merito, attività estranea per natura e funzione al giudizio di legittimità. Sotto tale profilo, la censura era volta a ottenere una ricostruzione differente dell’andamento della vicenda fattuale, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha altresì ritenuto inconferente il richiamo all’art. 116 cod. proc. civ., precisando che la sua violazione è deducibile solo quando si lamenti che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativa, ovvero abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime legale. Nella specie, la fattispecie dedotta era del tutto eccentrica rispetto al contenuto della doglianza.
Quanto al travisamento della prova, il Collegio ha chiarito che la parte ricorrente non aveva denunciato una svista concernente il fatto probatorio in sé, limitandosi a contestare la valutazione complessiva operata dai giudici di merito. Non essendo stato dedotto alcun vizio riconducibile alle categorie normative invocate, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente declaratoria dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pur in presenza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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