Concorso alla realizzazione di strutture sanitarie e interesse a ricorrere (TAR Puglia n. 764 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e deve concretizzarsi in una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene a uno specifico bene della vita, contraddistinto dalla personalità e dall’attualità della lesione subita. Il concorrente che impugna provvedimenti autorizzativi favorevoli a un operatore del medesimo settore non può fondare la propria legittimazione sul mero e generico incremento della concorrenzialità o sull’astratta affermazione di saturazione del fabbisogno di posti letto, ove manchi la dimostrazione di un pregiudizio concreto. L’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di una struttura già operante, non incrementando il numero dei posti letto disponibili, non incide sul fabbisogno regionale e non è soggetta al divieto di rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione.

Il Fatto

Una società, gestore di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche accreditate, presentava al Comune istanza per la realizzazione di una nuova struttura, chiedendo alla Regione la verifica di compatibilità. In assenza di riscontro, apprendeva dal Bollettino Ufficiale che la Regione aveva rilasciato a una società concorrente l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento istituzionale per una struttura nella medesima area territoriale. La ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità per violazione del fabbisogno regionale, previa sospensione dell’efficacia, e successivamente estendeva l’impugnazione agli accordi contrattuali stipulati con l’ASL e agli atti di assegnazione del budget.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, accogliendo l’eccezione delle parti resistenti. I giudici hanno rilevato che, dall’eventuale accoglimento, la ricorrente non avrebbe ottenuto alcun vantaggio con riferimento al procedimento avviato con la propria istanza, non sussistendo un collegamento diretto tra l’inerzia regionale lamentata e gli atti impugnati, che riguardano la posizione di un altro operatore.

La società non ha dimostrato la lesione del proprio volume d’affari, né ha allegato elementi concreti a supporto del pregiudizio derivante dall’incremento della concorrenzialità. Il Tribunale ha precisato che la controinteressata non aveva chiesto nuove autorizzazioni alla realizzazione, bensì esclusivamente il trasferimento di una struttura già operante, senza aumento dei posti letto.

La Corte ha aggiunto che il divieto di nuove autorizzazioni previsto dalla D.G.R. n. 793/2020 non può estendersi all’ipotesi di trasferimento, sia per l’interpretazione letterale e funzionale della delibera, sia perché essa richiama solo l’articolo 7 della legge regionale e non anche l’articolo 17, relativo al trasferimento definitivo delle strutture autorizzate.

Con riferimento all’accreditamento, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 8 della L.R. n. 18/2020, che disciplina l’accreditamento delle strutture già in esercizio, considerando la norma gerarchicamente sovraordinata alla delibera regionale e specificamente richiamata dall’atto impugnato. I richiami all’articolo 28 della L.R. n. 9/2017 sono stati qualificati come meri errori materiali, non inficiando la correttezza dell’iter seguito. Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la norma si limita a ricomprendere nella programmazione i posti letto già utilizzati a carico del sistema sanitario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *