Diritto alla carta docente del precario: ottemperanza per credito accertato dal giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3939 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accoglie il ricorso volto a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che abbia accertato il diritto di un docente precario all’erogazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici precedenti. La domanda è fondata quando risulti notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge. In caso di persistente inottemperanza, il tribunale può nominare sin da ora un commissario ad acta, individuato in un organo dell’Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella relativa struttura.
Il Fatto
Una docente, in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva adito il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Il giudice del lavoro, con sentenza n. 657/2025, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 17 luglio 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del 9 aprile 2026.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla pronuncia, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro, avente efficacia di titolo esecutivo, era stata regolarmente notificata al Ministero in data 17 luglio 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria in data 9 aprile 2026. Ha altresì rilevato che, alla data di notifica del ricorso in ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge, era inutilmente decorso, rendendo così possibile l’azione esecutiva.
Ritenuta la fondatezza del ricorso, il Tribunale ha disposto che l’organo competente del Ministero dia piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha precisato che il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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