Applicabilità normativa previgente alla conversione permessi per cure mediche (TAR Liguria n. 58 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, che sancisce l’ultravigenza del regime di convertibilità dei titoli di soggiorno per cure mediche, si applica a tutte le istanze di rilascio del titolo originario presentate prima dell’entrata in vigore della novella, restando irrilevante il momento di presentazione della domanda di conversione. La domanda di conversione del permesso di soggiorno non è soggetta a termine di decadenza, non essendo comminata alcuna sanzione per l’inosservanza del termine di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della commissione territoriale, otteneva dalla Questura di Genova un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998, con scadenza nel gennaio 2024. Successivamente, essendo stato assunto a tempo indeterminato, presentava istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura dichiarava l’istanza irricevibile, ritenendo applicabile la modifica dell’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 introdotta dal d.l. n. 20/2023, che ha escluso il titolo per cure mediche dai permessi convertibili.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione della disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, che estende il regime previgente alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della riforma. L’Amministrazione si costituiva in giudizio difendendo la legittimità dell’archiviazione. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, ravvisando il pericolo di espulsione dello straniero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Ligure osserva come l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, stabilisca che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente, ovvero quella che consentiva la conversione del permesso per cure mediche in titolo per motivi di lavoro. Dopo l’iniziale contrasto interpretativo, la giurisprudenza si è assestata nel senso che l’ultrattività del regime pregresso vale per tutte le domande di rilascio del titolo originario trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge abrogatrice.
La locuzione “istanze presentate” va letta in connessione con la rubrica dell’art. 7, che elenca le categorie di permessi incise dalla riforma, tra cui quello per cure mediche. Il comma 3 dell’art. 7, relativo ai permessi per protezione speciale, nel prevedere la rinnovabilità dei titoli già rilasciati, conferma implicitamente che la convertibilità è ancorata alla data di presentazione dell’istanza iniziale, e non a quella della domanda di conversione (cfr. Cons. St., sez. III, n. 9634 del 2025; Cons. St., sez. III, n. 5666 del 2025; T.A.R. Veneto, sez. III, n. 1842 del 2025).
Tale interpretazione, oltre a tutelare l’affidamento dello straniero, neutralizza le conseguenze derivanti da eventuali lungaggini nell’evasione della pratica concernente il primo titolo: due soggetti che presentano domanda in tempi coevi ma ottengono il permesso in momenti disallineati non possono subire un trattamento differenziato in base al caso. Nel caso di specie, il ricorrente, avendo presentato la domanda per cure mediche prima del 6 maggio 2023, può beneficiare della facoltà di conversione.
La circostanza che la richiesta di conversione sia stata inoltrata cinque giorni dopo la scadenza del permesso non incide sulla conclusione. La domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno non è soggetta a un termine decadenziale, non essendo comminata alcuna sanzione per l’inosservanza del termine di sessanta giorni indicato dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7849 del 2022; Cons. St., sez. III, n. 8446 del 2020). Il ricorso è pertanto fondato e il provvedimento impugnato va annullato. Le spese sono compensate, con rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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