Modifica costi manodopera in verifica anomalia e utile nullo rendono offerta inammissibile (TAR Lombardia n. 1510 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dei costi della manodopera contenuta nelle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia costituisce inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, non modificabile al pari degli oneri aziendali per la sicurezza. Tale alterazione lede la par condicio competitorum e impone l’esclusione dell’offerta dalla procedura. Negli appalti aventi a oggetto un accordo quadro, l’utile d’impresa non può essere azzerato né ridotto a cifra simbolica o ipotetica, poiché l’esecuzione delle prestazioni future non è garantita e non può fondare il recupero della redditività. L’offerta che azzera l’utile sulle prestazioni a corpo è pertanto insostenibile e l’amministrazione non può ritenerla affidabile.
Il Fatto
Un Comune indice una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, articolato in una parte a esecuzione garantita e in una parte eventuale. All’esito della gara la prima classificata risulta l’aggiudicataria, con un punteggio superiore a quello della seconda classificata, che propone ricorso avanti il giudice amministrativo avverso l’aggiudicazione.
Nelle more del giudizio la stazione appaltante avvia un procedimento di autotutela, chiedendo all’aggiudicataria chiarimenti sulla congruità dell’offerta. L’operatore economico, in risposta, ammette errori nella predisposizione dell’analisi economica e fornisce nuovi dati, modificando i costi della manodopera e il monte ore. Con successiva determinazione l’amministrazione conferma l’aggiudicazione. La seconda classificata impugna anche tale conferma con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che, avviando il procedimento di autotutela e concludendolo con una nuova valutazione, l’amministrazione ha esercitato nuovamente il proprio potere sull’individuazione dell’aggiudicatario. Le nuove determinazioni superano definitivamente quelle poste a base dell’aggiudicazione originaria, con conseguente carenza di interesse a coltivare il ricorso introduttivo, dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale esamina congiuntamente le censure sulla congruità dell’offerta e sulla riapertura della verifica di anomalia dopo l’aggiudicazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio afferma che la modifica dei costi della manodopera nelle giustificazioni integra rettifica inammissibile di un elemento essenziale dell’offerta. L’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e la corrispondente disciplina del d.lgs. n. 36/2023 pongono i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza a presidio delle tutele del lavoro e della parità di trattamento.
Nel caso concreto l’aggiudicataria ha ammesso di essere incorsa in errori di calcolo, rivedendo al rialzo il costo medio orario e riducendo drasticamente il monte ore. Tale revisione ha avvicinato i valori a quelli delle tabelle ministeriali, alterando l’offerta originaria. Ne deriva la violazione della par condicio competitorum: l’amministrazione avrebbe dovuto disporre l’esclusione dell’offerta.
Il Collegio affronta poi la sostenibilità economica dell’offerta. Muovendo dalla natura di contratto normativo dell’accordo quadro, osserva che l’aggiudicatario non ha diritto all’esecuzione dell’intero valore stimato e che il rischio sull’attivazione delle prestazioni future è fisiologico. Tuttavia la sostenibilità va valutata unitariamente e l’utile non può mai essere pari a zero, né ridursi a cifra simbolica o puramente ipotetica.
Non è ammissibile il recupero dell’utile tramite le prestazioni a misura, la cui esecuzione non è garantita. L’offerta con utile azzerato sulle prestazioni a corpo è quindi insostenibile. Il ricorso originario è improcedibile; i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento dell’aggiudicazione e degli atti presupposti. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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