Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e Carta elettronica docenti (TAR Lazio n. 3068 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza a sentenza del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il processo esecutivo è limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato, senza possibilità di integrazione né di accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Grava sull’Amministrazione, una volta allegato l’inadempimento dal creditore, fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo. In difetto, il ricorso è fondato e l’Amministrazione va condannata a provvedere. Le penalità di mora non sono dovute allo stato, potendosi provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero all’erogazione, in suo favore, della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre al pagamento delle spese di lite distratte ai procuratori antistatari.

Il titolo era passato in giudicato. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza chiarimenti sull’avvenuta esecuzione. La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito il carattere meramente esecutivo del processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Tale giudizio resta limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della sentenza civile, senza possibilità di integrazione né di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione, come affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942/2022.

Nel caso concreto, a fronte delle allegazioni della ricorrente sull’inadempimento, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo. Da ciò deriva l’accoglimento della pretesa, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore richiamati dal TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025.

Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a provvedere. In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per dare esecuzione alla pronuncia.

Il Collegio esclude, allo stato, i presupposti per le penalità di mora, cui potrà provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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