Ricorso inammissibile per motivi di appello pedissequamente riproposti (Cass. pen. Sez. VII n. 31615 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, risultando i profili di censura non specifici ma soltanto apparenti, perché omettendo di confrontarsi con le esplicitazioni della decisione impugnata non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata. La valutazione in ordine alla corrispondenza tra la somma corrisposta e il danno cagionato, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., costituisce espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il risarcimento del danno, per integrare la causa di attenuazione, deve essere integrale ed effettivo, non potendo supplirvi un ristoro soltanto parziale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato l’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina aggravata, ritenendo sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. ed escludendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante; con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’attenuante del risarcimento del danno. La questione giungeva così davanti al giudice di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il primo motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità. Esso risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte ha chiarito che la sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all’aspecificità del ricorso. Tale situazione va valutata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel predetto vizio. Sul punto è richiamata Sez. 4, n. 19364 del 14.03.2024, Delle Fazio, Rv. 286468.
Nel merito il giudice di legittimità ha osservato che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente evidenziato come fosse emerso con certezza che il ricorrente avesse agito con il volto travisato da uno scaldacollo che gli copriva il volto fino al naso. Il riconoscimento era avvenuto sulla scorta delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del distributore di carburanti ove era stata commessa la rapina, del raffronto dei tatuaggi del soggetto agente con quelli dell’imputato e dell’arresto dello stesso nella medesima giornata per altro delitto.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. La valutazione sulla corrispondenza tra transazione e danno implica un accertamento discrezionale tipico del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione esente da evidenti illogicità. È richiamata Sez. 2, n. 51192 del 13.11.2019, Rv. 278368. Il risarcimento del danno prima del giudizio deve rappresentare una prova tangibile dell’avvenuto ravvedimento del reo e della sua minore pericolosità sociale, dovendo essere totale ed effettivo, non potendo supplirvi un ristoro soltanto parziale (cfr. Sez. 2, n. 9535 del 11.02.2022, Rv. 282793). Nel caso di specie la somma corrisposta risultava evidentemente inadeguata e non integrale in considerazione dell’entità complessiva dei danni cagionati, materiali e morali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.