Reddito di cittadinanza, false dichiarazioni sulla residenza e requisito quinquennale (Cass. pen. Sez. III n. 31759 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, che sanziona penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni del richiedente riguardanti la propria precedente residenza, è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 29 luglio 2024, resa nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, e dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 2025. Il requisito della precedente residenza nel territorio dello Stato va tuttavia contenuto entro il limite di cinque anni, in luogo del termine decennale originariamente previsto. Ne consegue che la condotta di chi attesta falsamente il possesso di tale requisito non è penalmente atipica, e resta integrato l’elemento soggettivo ove risulti la consapevolezza della falsità.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, con sentenza del Tribunale, ritenute le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. La Corte di appello di L’Aquila aveva confermato la decisione.
Le si imputava di aver dichiarato falsamente, in due domande presentate nel 2020, di risiedere nel territorio nazionale complessivamente da dieci anni, pur essendo risultata iscritta all’anagrafe solo dal febbraio 2018. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione della norma in relazione al requisito della residenza, sul presupposto del possesso di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e del contrasto con la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 29 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la questione posta dalla difesa è già stata affrontata e risolta dalla Sez. III n. 23449 del 2025, secondo cui la disposizione sanzionante la non rispondenza al vero delle dichiarazioni sulla precedente residenza è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, pur nel limite dei cinque anni quanto alla durata del requisito.
Il percorso argomentativo prende le mosse dalle due decisioni richiamate. La Grande Sezione della Corte di giustizia, con la sentenza 29 luglio 2024, ha affermato che l’art. 11, paragrafo 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, osta a una normativa nazionale che subordini l’accesso alle prestazioni sociali al requisito di dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi, e che punisca con sanzione penale la falsa dichiarazione relativa a tale requisito.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., della disposizione che imponeva il requisito decennale, riducendolo a cinque anni. Il termine quinquennale è stato ritenuto non irragionevole, in quanto espressivo della relativa stabilità della presenza sul territorio, e coincidente con quello previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE.
Da ciò la Corte trae la conferma della piena conformità della fattispecie incriminatrice, con superamento del diverso principio affermato dalla Sez. II n. 13345 del 2025, pronunciata anteriormente all’intervento del giudice delle leggi. Nel caso concreto, la consapevolezza della ricorrente nel rendere la dichiarazione e la non scusabilità dell’ignorantia legis allegata non sono state poste in discussione con il ricorso.
La Corte rileva inoltre che, alla data delle domande, la ricorrente non aveva maturato la permanenza minima di cinque anni sul territorio nazionale. Il ricorso è dunque infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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