Amministratore di fatto e dolo nella bancarotta documentale generica (Cass. pen. Sez. V n. 32833 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto, ai sensi dell’art. 2639 cod. civ., non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendo sufficiente lo svolgimento, in modo significativo, continuativo e non occasionale, di un’apprezzabile attività gestoria o cogestoria, anche in specifici settori dell’attività sociale, purché riveli l’organico inserimento del soggetto nell’assetto societario e l’esercizio di poteri effettivi e non meramente esecutivi. Accertata tale qualifica, l’imputato non è estraneo al reato proprio di bancarotta, ma intraneus di fatto, tenuto agli obblighi inerenti alla gestione societaria e responsabile dei fatti penalmente rilevanti quando ne ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi. Il dolo generico della bancarotta fraudolenta documentale generica non può essere presunto dal mero disordine contabile né dalla sola carica, ma può essere inferito da un concreto coinvolgimento gestorio e da plurimi elementi sintomatici, quando le anomalie investano settori riconducibili alla sfera di intervento dell’imputato. Integra distrazione la dismissione di beni obsoleti distaccati dal patrimonio sociale senza utile o corrispettivo, non essendo decisiva la dedotta vetustà in mancanza di prova contabile di un valore pari a zero.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 16 settembre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine del 12 novembre 2024, che aveva dichiarato il ricorrente responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento di una s.r.l. operante nel settore dell’arredamento. Il ricorrente è stato ritenuto amministratore di fatto della società, mentre altra persona, separatamente giudicata, ne era amministratrice di diritto.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, è stata contestata la distrazione di quattro carrelli elevatori, di valore complessivo indicato in undicimilaseicento euro, non rinvenuti in sede di inventario pur risultando dal libro cespiti e dalle fatture di acquisto. La bancarotta documentale è stata ravvisata nella sottrazione di parte delle scritture contabili e nella loro tenuta in modo da rendere particolarmente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualifica soggettiva, sulla distrazione e sul dolo della fattispecie documentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito che l’erronea applicazione di legge penale sostanziale presuppone un fatto incontroverso, mentre la doglianza di carente o illogica ricostruzione fattuale integra vizio di motivazione denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Sono ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali, contraddizioni o illogicità manifeste, e non la sola prospettazione di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.

Sul primo motivo, relativo alla qualifica di amministratore di fatto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e dalla Sez. V n. 2514 del 2023. Ha osservato che la sentenza impugnata non ha fondato la qualifica sulla mera presenza nei locali aziendali o sul solo ruolo di responsabile della produzione, ma ha valorizzato una pluralità di dati convergenti: le dichiarazioni dei dipendenti, l’interlocuzione con clienti e fornitori, l’incidenza sulla fatturazione e sull’evasione degli ordini, le comunicazioni aziendali indirizzate alla sua posta elettronica e la continuità operativa tra più società a lui riconducibili.

La Corte ha quindi respinto la tesi dell’estraneità dell’imputato alla gestione, rilevando che l’argomento presuppone ciò che intende dimostrare. Una volta accertata la qualifica di amministratore di fatto, il ricorrente non può ritenersi estraneo al reato proprio, ma intraneus di fatto, come tale tenuto agli obblighi inerenti alla gestione societaria.

Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato la Sez. V n. 31680 del 2021 e la Sez. V n. 8921 del 2022, secondo cui integra distrazione anche la dismissione di beni obsoleti distaccati dal patrimonio sociale senza utile o corrispettivo, poiché anche beni di consistenza economica minima possono costituire garanzia per i creditori. Non è decisiva, di per sé, la dedotta vetustà dei carrelli: essi erano beni sociali, risultavano dalla documentazione contabile, non sono stati rinvenuti e non è stata offerta alcuna giustificazione documentata della loro uscita dal patrimonio sociale.

Sul terzo motivo, la Corte ha confermato la distinzione tra bancarotta documentale specifica, connotata dal dolo specifico, e bancarotta documentale generica, che richiede il dolo generico. Ha precisato che la sentenza impugnata, pur con formula sintetica, non ha affermato che il dolo sia automaticamente desumibile dalla mera qualifica, ma lo ha collegato alla posizione di amministratore di fatto, all’inserimento nella concreta operatività della società e alla natura delle irregolarità, le quali investivano settori riconducibili alla sfera di intervento dell’imputato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *