Nullità intermedia per violazione del termine a comparire in appello (Cass. pen. Sez. V n. 32819 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che fissa in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, si applica ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. La violazione di tale termine integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen. e, dunque, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. La condanna definitiva per bancarotta non impedisce di procedere contro lo stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ancona aveva condannato due amministratori della società fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, contestata per prestiti concessi dalla società fallita a una seconda società riconducibile agli stessi soggetti, per oltre 266.000,00 euro, tra il 2009 e il 2012.
Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione con un unico atto, articolando motivi parzialmente comuni: uno solo lamentava la violazione del termine di quaranta giorni per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello; altri motivi, comuni, riguardavano il ne bis in idem, l’inutilizzabilità di un processo verbale della Guardia di Finanza, l’individuazione delle singole condotte e i vantaggi compensativi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso del primo imputato, ritenendo fondato il motivo sull’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. La norma è applicabile agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024 e, nel caso, l’appello era stato proposto il 5 luglio 2024, mentre il decreto di fissazione dell’udienza del 25 settembre 2025 era stato notificato il 17 luglio 2025, in violazione del termine. L’eccezione era stata proposta ritualmente e tempestivamente con memoria depositata il 17 settembre 2025.
La violazione del termine, osserva la Corte richiamando le Sezioni Unite n. 42125 del 27.06.2024, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire entro i termini dell’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di quel ricorrente, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello perché celebri un nuovo giudizio.
Il ricorso del secondo imputato è invece rigettato. Sul ne bis in idem, la Corte distingue tra dimensione sostanziale e processuale: la seconda preclude una nuova iniziativa penale solo quando il medesimo fatto storico, nella sua dimensione naturalistico, sia stato già oggetto di pronuncia definitiva. Richiamata la Corte cost. n. 200 del 21.07.2016 e il criterio dell’idem factum, il fatto oggetto della precedente assoluzione — prelevamenti a beneficio dei soci — è diverso da quello contestato, costituito da prestiti a favore di altra società. Trova applicazione il consolidato orientamento secondo cui la condanna definitiva per bancarotta non impedisce di procedere per altre distinte condotte relative alla medesima procedura.
Quanto al processo verbale della Guardia di Finanza, il motivo è inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato le acquisizioni confluite nel verbale, né ha illustrato l’incidenza della loro eliminazione ai fini della cosiddetta prova di resistenza. Inammissibile, in quanto prospettato per la prima volta in cassazione, è anche il motivo sulla ripartizione delle condotte e sul trattamento sanzionatorio.
Sui vantaggi compensativi, la Corte ribadisce che non basta allegare l’appartenenza a un medesimo gruppo: è onere dell’amministratore dimostrare il saldo finale positivo o la concreta prevedibilità dei vantaggi, nonché il rapporto di direzione, coordinamento e controllo tra le società. Il ricorso, sul punto, è generico e manifestamente infondato. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio