Amministratore di fatto e indici sintomatici della gestione societaria (Cass. pen. Sez. V n. 35413 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’esercizio, in via continuativa e significativa, dei poteri tipici dell’organo gestorio, anche in assenza di formale investitura. Essa può essere desunta da plurimi indici sintomatici, quali la sottoscrizione di atti, la gestione dei rapporti con i terzi e l’ingerenza nella conduzione dell’impresa. Rileva, a tal fine, la presenza di elementi di inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, ovvero in qualunque settore gestionale. Il relativo accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da congrua e logica motivazione.
Il Fatto
Il G.u.p. presso il Tribunale di Milano, in sede di giudizio abbreviato, ha dichiarato la ricorrente colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, sostituendo la pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità. La sentenza ha riconosciuto in capo all’imputata il ruolo di amministratrice di fatto della società fallita, formalmente amministrata da un prestanome.
Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione sull’attribuzione del ruolo gestorio, l’errore nella quantificazione del danno risarcibile e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo, rilevando che il giudice di merito non si è limitato a richiamare i rapporti tra la società fallita e le altre compagini riconducibili alla ricorrente, ma ha posto l’accento sulla commistione esistente tra le varie società, ricostruita anche attraverso le dichiarazioni testimoniali. La sentenza impugnata ha valorizzato l’incidenza dell’imputata nella fase di assunzione e dimissione dei dipendenti e il suo porsi come dominus della società, impartendo direttive ai lavoratori anche in occasione delle convocazioni della Guardia di finanza.
La Corte richiama il principio costante in tema di amministrazione di fatto, secondo cui è necessaria la verifica dell’esercizio effettivo e sistematico del ruolo gestorio, desumibile da plurimi indici sintomatici, richiamando sul punto i precedenti Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019 e Sez. 5 n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017. Il giudice di merito ha dato conto degli elementi posti a fondamento della qualifica, con motivazione non apparente né manifestamente illogica.
Le censure difensive, osserva la Corte, attengono al merito e mirano a una rivalutazione probatoria, inammissibile in sede di legittimità. Quanto agli esiti delle investigazioni difensive, la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione sulle ragioni per cui essi non assumevano rilievo idoneo a superare i convergenti dati probatori, tra cui gli stessi atti distributivi, non giustificabili se non con l’assunzione di un potere di fatto.
Il secondo motivo è superato dalla sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile da parte della curatela fallimentare, che determina la cessazione della materia del contendere, essendo peraltro la doglianza comunque generica. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: non è sindacabile in sede di legittimità la valutazione negativa del comportamento processuale dell’imputato che non abbia fornito contributi collaborativi. La Corte richiama il principio per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017, dep. 30/08/2017). Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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