Bancarotta patrimoniale e cessione del credito nulla per conflitto d’interessi (Cass. pen. Sez. V n. 35415 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta patrimoniale, risponde di distrazione il legale che, dopo avere riscosso crediti per conto della società in concordato preventivo, trattenga per sé parte delle somme incassate. La circostanza che i valori non siano transitati materialmente nelle casse sociali non esclude il reato, poiché il credito riscosso apparteneva già alla sfera giuridico-patrimoniale della società fallita. È nulla per contrasto con l’art. 1261 cod. civ. la cessione di credito stipulata dall’avvocato su diritti oggetto di contestazione davanti all’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione egli esercita. Il mandato in rem propriam che non individui i rapporti creditori oggetto dell’accordo è nullo per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 cod. civ., ben potendo il giudice penale delibare incidentalmente la nullità senza accertamento civile.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente — legale della società poi dichiarata fallita — alla pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa e subordinata al risarcimento del danno, per il delitto di bancarotta patrimoniale di cui all’art. 232, comma 3, n. 2, r.d. n. 267/1942. Gli si contestava di avere distratto, trattenendola per sé, parte della somma riscossa per conto della società in forza di un mandato al recupero crediti, essendo consapevole dello stato di dissesto mentre la società era in concordato preventivo.
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma, aveva revocato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’eccessività della pena e la violazione del principio del ragionevole dubbio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge il ricorso. Il Collegio muove dalla premessa, condivisa, secondo cui la distrazione senza concorso del fallito consiste nello stornare beni dal patrimonio tutelato, impedendone l’apprensione da parte degli organi fallimentari, e presuppone che i beni siano già entrati in tale patrimonio, richiamando Sez. V n. 7891 del 1995. Il punto decisivo è però accertare se le somme riscosse fossero entrate nella sfera giuridico-patrimoniale della fallita: la Corte ritiene che lo fossero, essendo il credito già della società.
Quanto alla tesi del contratto di cessione del credito, stipulato dal ricorrente con il legale rappresentante della società, i giudici di merito ne avevano escluso la validità ex art. 1260 cod. civ.. La Corte conferma la nullità per contrasto con l’art. 1261 cod. civ., che vieta agli avvocati di rendersi cessionari, anche per interposta persona, di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano, coerentemente con la ratio della norma diretta a impedire la speculazione sulle liti, richiamando Cass. civ. Sez. III n. 29834 del 2018. Il ricorso, su questo punto, è aspecifico e manifestamente infondato.
Anche la tesi del mandato in rem propriam è respinta. Il Collegio ricorda che il mandato deve presentare caratteri indefettibili: accanto al termine ultimo di durata, presidiato da nullità richiamando Sez. II n. 30246 del 2019, è indispensabile ex art. 1418 cod. civ. che il contratto individui causa e oggetto. Nel caso concreto il documento, per la sua genericità, non consentiva di individuare i rapporti creditorî oggetto dell’ipotetica cessione, con conseguente nullità ex art. 1346 cod. civ., non potendo riconoscersi rilievo all’indicazione ex post dei crediti vantati.
Sotto altro profilo, essendo il mandato finalizzato a realizzare un risultato non consentito — una cessione del credito a un professionista rispetto al quale sussisteva un divieto di legge — l’atto doveva comunque ritenersi invalido per illiceità dell’oggetto. Irrilevante è la mancata impugnazione in sede civile, potendo la nullità essere delibata incidentalmente dal giudice penale. Quanto al profilo soggettivo, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato la piena consapevolezza dell’imputato, per aver presentato la proposta di concordato preventivo, dello stato di insolvenza al momento dell’incasso e del vulnus arrecato alla garanzia dei creditori.
Infine, il motivo sul trattamento sanzionatorio è ritenuto insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di giudizio di merito, e la richiesta di conversione della pena non è proponibile in questa sede. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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