Concorso morale nell’estorsione aggravata: la presenza intimidatoria rafforza il proposito criminoso (Cass. pen. Sez. V n. 35412 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi in forme differenziate e atipiche, tra cui il rafforzamento del proposito criminoso altrui e l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti. Ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di estorsione, è necessario e sufficiente un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, aumentando la possibilità della sua produzione. Non integra connivenza non punibile la condotta di chi, consapevole di una pretesa estorsiva in corso, si rechi volontariamente con altri presso la persona offesa, poiché tale presenza non è meramente passiva ma scientemente rafforza l’azione criminosa. L’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. non richiede che l’appartenenza dell’agente all’associazione mafiosa sia accertata con sentenza definitiva, essendo sufficiente l’accertamento nel provvedimento di merito, e si estende ai concorrenti nel reato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 5.12.2024, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e rideterminava la pena per il residuo reato di estorsione pluriaggravata in anni sette di reclusione e euro 6.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto quattro profili, cui si aggiungeva un motivo depositato con memoria. La difesa contestava in particolare l’attendibilità della ricostruzione probatoria, la sussistenza del contributo concorsuale e la configurabilità delle aggravanti contestate, in ragione dell’intervenuta assoluzione dal reato associativo.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, ai limiti dell’inammissibilità. I primi due motivi e quello aggiunto, esaminati congiuntamente, miravano a una rivalutazione della piattaforma probatoria e a una diversa decisione di merito, aspetti insindacabili in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

La Corte ha rilevato che la presenza del ricorrente all’incontro con la persona offesa non si era esaurita in un atteggiamento meramente passivo. Il ricorrente si era recato volontariamente, insieme ad un altro soggetto, presso la vittima di una pretesa estorsiva già in corso, della quale era evidentemente al corrente, senza che emergesse alcuna ragione per accompagnare il compagno presso una persona che nemmeno conosceva. La sua presenza aveva incusso alla vittima grave preoccupazione, rafforzando l’efficacia intimidatoria della condotta.

La Corte ha richiamato il principio, affermato anche a Sezioni Unite, secondo cui il contributo del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche, con obbligo per il giudice di merito di motivare sulle forme concrete del suo manifestarsi. Nel caso di specie tale obbligo risultava adempiuto, essendo stata fornita adeguata motivazione sulla partecipazione del ricorrente all’estorsione, mediante il rafforzamento del proposito criminoso e l’agevolazione dell’opera altrui.

Quanto alle aggravanti, la Corte ha precisato che per la configurabilità dell’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. non è necessaria un’accertamento definitivo dell’appartenenza associativa, e che tale circostanza, ancorché soggettiva, si estende anche ai concorrenti nel reato. Il metodo mafioso risultava insito nella descrizione delle condotte e nella loro riferibilità al personaggio di riferimento, attesi i collegamenti ravvisati dai giudici di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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