Legittimazione amministratore di fatto esclusa per impugnazione avviso accertamento societario (Cass. civ. Sez. V n. 26376 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’amministratore di fatto della società, ancorché destinatario della notificazione dell’avviso di accertamento emesso esclusivamente nei confronti dell’ente, è privo di legittimazione e di interesse ad impugnare l’atto impositivo. Egli non può agire né per conto della società, di cui, in difetto del potere di rappresentanza sostanziale, non può assumere la rappresentanza in giudizio, né in proprio, trattandosi di atto che non attinge la sua sfera giuridica. Il difetto di legitimatio ad causam costituisce vizio processuale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, insensibile all’inerzia delle parti e non neutralizzato dalla decisione di merito, che non forma giudicato implicito sulla condizione dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato destinatario, nella sua asserita qualità di amministratore di fatto, della notificazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società di diritto irlandese, per omesso versamento di Irpeg relativo all’anno di imposta 2002. L’atto impositivo era intestato e diretto esclusivamente nei riguardi dell’ente.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva per mancanza di prova dell’attività gestoria di fatto. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto provato il ruolo di amministratore di fatto e la conseguente legittimazione a ricevere la notificazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con cui ha dedotto la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 2639 cod. civ..
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte affronta la questione, rilevabile d’ufficio, della legittimazione dell’amministratore di fatto destinatario della sola notificazione dell’atto impositivo. La legitimatio ad causam è condizione dell’azione riconducibile al principio dell’art. 81 cod. proc. civ. e impone la verifica della coincidenza delle parti con i soggetti destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
La Corte esclude che la decisione di merito abbia formato giudicato implicito sulla legittimazione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, si afferma che il difetto di legittimazione mina in radice la validità del rapporto processuale e resta rilevabile in ogni stato e grado, a prescindere dall’inerzia delle parti e dall’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..
Nel merito, la giurisprudenza consolidata richiamata (Cass. n. 26702 del 2022; Cass. n. 15742 del 2014) stabilisce che l’avviso di accertamento emesso verso la società va notificato al suo legale rappresentante, ove individuabile. L’art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 attribuisce la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche a coloro che ne hanno l’amministrazione di fatto solo ove essa non sia determinabile secondo la legge civile.
Ne deriva che l’amministratore di fatto è privo di legittimazione e di interesse ad impugnare l’atto in proprio, poiché questo non incide sulla sua sfera giuridica. La Corte richiama il principio di Cass. n. 12864 del 2025: chi ha ricevuto la notificazione di un atto che non reca alcuna pretesa nei suoi confronti non è legittimato ad impugnarlo, neppure per negare la qualità rappresentativa in ragione della quale la notifica gli è stata indirizzata.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha allegato né di aver assunto la rappresentanza legale dell’ente, né l’esistenza di pretese fiscali vantate nei suoi confronti. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto della condizione dell’azione e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta. Le spese di merito sono compensate, quelle di legittimità seguono la soccombenza; è dovuto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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