Accertamento da tabulati del concessionario e poteri del giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10055 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi dei gestori di apparecchi da intrattenimento, i dati comunicati dal concessionario di rete ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 86 del 2004 costituiscono base sufficiente per la determinazione dei maggiori ricavi, atteso che l’accertamento si fonda sulle risultanze del collegamento telematico riferite al periodo in cui lo stesso risultava funzionante, senza che rilevi l’eventuale malfunzionamento o l’assenza di collegamento in altri periodi. Il giudizio tributario è altresì un giudizio di impugnazione-merito, che attribuisce al giudice un potere sostitutivo e di riforma della pretesa, sicché l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento non richiede l’emanazione di un nuovo atto. La censura concernente la sottoscrizione dell’avviso da parte di soggetto non legittimato, se non formulata nei gradi di merito, è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente un avviso di accertamento per l’anno 2007, con il quale venivano rideterminati i ricavi d’impresa relativi all’attività di gestione di apparecchi a moneta con vincita in denaro, sulla base dei dati comunicati dal concessionario ai sensi del D.M. n. 86/2004. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della società, rideterminando l’importo dei ricavi, e la Commissione Tributaria Regionale, adita dalla contribuente, rigettava l’appello. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, pronunciandosi distintamente su ciascuno. Con riferimento al primo motivo, relativo alla inattendibilità dei tabulati forniti dai concessionari, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza. I giudici di legittimità hanno chiarito che le sentenze della Corte dei Conti richiamate dalla ricorrente, concernenti la responsabilità amministrativa del concessionario nei confronti del concedente, non incidono sulla possibilità di accertamento del maggior reddito da parte dei gestori. L’accertamento, nel caso di specie, si fonda proprio sui dati comunicati dal concessionario sulla base del collegamento telematico, riferiti a un periodo in cui il collegamento era funzionante. La parte del motivo relativa all’omesso esame è stata invece dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di conferma della decisione di primo grado.
Quanto al secondo motivo, concernente la nullità dell’avviso per intervenuta decadenza in assenza di un nuovo atto sostitutivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice non deve limitarsi a sindacare la legittimità del provvedimento ma deve indagare il rapporto tributario sottostante, godendo di un potere sostitutivo di riforma della pretesa. Ne consegue che l’annullamento parziale dell’atto, con riferimento al quantum, non richiede l’emanazione di un nuovo avviso entro i termini di decadenza.
Il terzo motivo, concernente la sottoscrizione dell’avviso da parte di soggetto privo di poteri a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012, è stato dichiarato inammissibile. La censura non risultava formulata nei precedenti gradi di giudizio e, stante la natura impugnatoria del giudizio tributario, non può trovare ingresso nei gradi successivi, secondo il principio affermato da Cass. n. 32480/2024.
La Corte ha pertanto rigettato integralmente il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.