Motivazione per relationem e spese: legittima la riduzione per difesa del funzionario (Cass. civ. Sez. V n. 26377 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem non integra la nullità della sentenza quando le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive e siano attribuibili all’organo giudicante, non essendo imposta al giudice l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive. In tema di IMU, l’obbligo motivazionale dell’accertamento è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, di contestarne l’an e il quantum, con indicazione dei fatti astrattamente giustificativi. L’omessa trascrizione dell’atto impugnato rende inammissibile il motivo che ne censuri la motivazione, per difetto di autosufficienza. Nel giudizio tributario, la difesa dell’ente impositore a mezzo di propri funzionari comporta l’applicazione dei parametri degli avvocati con la riduzione del venti per cento del compenso.
Il Fatto
La società concessionaria per conto del Comune notificava alla contribuente un avviso di liquidazione per € 8.093,00 a titolo di IMU 2013. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. Il gravame era parimenti respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sede di Catanzaro.
Il giudice d’appello riteneva la motivazione di primo grado succinta ma sufficiente, condividendo le valutazioni sul difetto di legittimazione, sulla correttezza del calcolo e sul rigetto nel merito per difetto di prova, valorizzando i riferimenti dell’avviso, il valore accertato con due perizie di stima e la parziale inedificabilità. La contribuente ricorreva per Cassazione con cinque motivi, integrati da memoria; resistevano il Comune e la società con separati controricorsi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte respinge l’eccezione di giudicato sollevata dal Comune in relazione a due sentenze relative alle annate 2010 e 2011, aventi a oggetto le stesse parti, aree e tributi. Il valore delle aree costituisce, infatti, un elemento variabile nel tempo, non dirimente per la quantificazione del tributo in annate impositive diverse da quelle coperte da giudicato.
Il primo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo sotto il profilo della motivazione solo apparente, è dichiarato inammissibile o comunque infondato. La Corte rileva la carenza di autosufficienza, non essendo trascritti gli atti asseritamente riprodotti, e l’inammissibilità plurima ai sensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ. per il caso di doppia conforme. Nel merito, la riproduzione di atti di parte non è causa di nullità quando le ragioni della decisione restano chiare, non essendo imposta al giudice l’originalità dei contenuti né delle modalità espositive, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e di Sez. 5 n. 29028 del 2022.
Il secondo motivo, che censura il difetto di motivazione dell’avviso in violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, è parimenti inammissibile per mancata trascrizione dell’atto impugnato, trattandosi di atto amministrativo e non processuale, con conseguente difetto di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. Nel merito, l’obbligo motivazionale è assolto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, restando affidate alla fase di impugnazione le questioni sul verificarsi dei fatti e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa.
Il terzo motivo, sulla errata determinazione del valore dei terreni in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, è inammissibile perché sollecita una rivalutazione in fatto del materiale probatorio, basandosi su una petizione di principio circa la crisi del mercato immobiliare e l’inutilizzabilità dei terreni. Il quarto motivo, sull’omessa ammissione della CTU, è inammissibile, rientrando la relativa scelta nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile unicamente per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Il quinto motivo è dichiarato palesemente infondato. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2-sexies del d.lgs. n. 156/2015, nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari si applicano i parametri degli avvocati con la riduzione del venti per cento. Nel caso concreto la riduzione operata è risultata superiore a quella di legge, avendo il giudice di merito liquidato importi inferiori ai minimi previsti dal DM 55/2014. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.