Addizionale 10% sui bonus dirigenti finanziari esclusa base fissa tripla (Cass. civ. Sez. V n. 16230 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto del comma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, introdotto dall’art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, l’addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario si applica sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile superi anche il triplo della parte fissa. Il requisito soggettivo dell’appartenenza al settore finanziario va inteso in senso ampio, comprensivo anche delle società non sottoposte a vigilanza e non operanti nei confronti del pubblico. Il giudicato esterno non può formarsi sulla sola interpretazione giuridica della norma tributaria, avulsa dalla decisione del caso concreto.

Il Fatto

Un dirigente di una società operante nel comparto dei servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria proponeva istanza di rimborso delle somme trattenute, per l’anno di imposta 2014, dal sostituto di imposta a titolo di addizionale del 10% sui bonus retributivi. Il diniego dell’Agenzia delle Entrate veniva impugnato davanti alla giustizia tributaria.

La C.t.p. di Milano accoglieva il ricorso, valorizzando il dato letterale del comma 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010. La C.t.r. della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ma su una motivazione diversa: riteneva non dovuta l’addizionale per mancanza del requisito soggettivo. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia depositava controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla formazione del giudicato esterno per effetto della definitività di altre sentenze della C.t.r. lombarda rese su posizioni di colleghi, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che due di quelle decisioni non riguardano lo stesso contribuente e che l’efficacia del giudicato presuppone che la pronuncia irrevocabile sia stata resa tra le stesse parti. Quanto alla decisione resa nei confronti del ricorrente, formatasi dopo la deliberazione della sentenza impugnata, la Corte esclude che il giudicato possa formarsi sulla pura interpretazione giuridica della norma tributaria, attività strumentale alla decisione e non suscettibile di passare autonomamente in giudicato.

Il secondo motivo investe il requisito oggettivo. La Corte richiama il principio espresso da Cass. n. 15861 del 6 giugno 2023: a decorrere dal 17 luglio 2011, l’addizionale si applica sull’ammontare dei compensi variabili che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile superi anche il triplo della parte fissa. Il giudice di appello ha quindi correttamente interpretato la norma, e il motivo è infondato.

Il terzo motivo riguarda il requisito soggettivo. Richiamando Cass. n. 25509 del 2023 e Cass. n. 16257 dell’8 giugno 2023, la Corte ribadisce che il riferimento al settore finanziario è una clausola generale, comprensiva di tutte le compagini che, operando sulla scena finanziaria, sono in grado di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi. La finalità general-preventiva della norma è ricostruita sulla scorta del contesto internazionale ed europeo successivo alla crisi finanziaria del 2006-2009, dei lavori del G20 e delle raccomandazioni europee in materia di remunerazioni.

La Corte conforta la lettura estensiva con la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 17 luglio 2014, che ha ritenuto legittima la disposizione, individuando il fulcro della fattispecie nell’attitudine della retribuzione variabile a pregiudicare la stabilità finanziaria.

Nella specie, nessuna critica può muoversi alla decisione d’appello che ha ritenuto irrilevante la mancata qualificazione della società come intermediario finanziario autorizzato ai sensi del T.U.B. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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